Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un meccanismo introdotto per favorire il rispetto spontaneo degli obblighi fiscali, previsto dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024. Possono beneficiarne i contribuenti che svolgono attività imprenditoriali, artistiche o professionali, e che aderiscono agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) definiti nell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017. — Agenzia delle Entrate sul CPB.
Il Concordato preventivo biennale consente di stabilire preventivamente l’imponibile su cui si calcolano le tasse su reddito d’impresa o lavoro autonomo, semplificando i rapporti tra contribuenti e fisco. È regolato dal D.Lgs. 12.02.2024 n. 13, Titolo II, e fissa per due anni il reddito imponibile per chi svolge attività d’impresa o professionali, determinando le imposte indipendentemente dal fatturato effettivo. È un nuovo strumento, disponibile dal 15 giugno, applicabile per gli anni fiscali 2024 e 2025 ai contribuenti in regime forfettario per un anno e ai titolari di Partite Iva che utilizzano gli ISA per un biennio.
La proposta di adesione al CPB è emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente e da altri dati raccolti dalle banche dati ufficiali, e, alla fine del periodo concordato, l’Agenzia può formulare una nuova proposta, sempre che il contribuente mantenga i requisiti richiesti.
Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate delinea le linee guida sul Concordato preventivo biennale, con le istruzioni che riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025. L’Agenzia, inoltre, chiarisce che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta CPB, può ancora aderire all’istituto presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.
Vantaggi dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale
Partecipare al CPB offre una semplificazione negli adempimenti fiscali. Il maggiore vantaggio consiste nell’esonero dall’accertamento delle imposte per eventuali variazioni del reddito dichiarato rispetto a quello effettivo. Inoltre, i contribuenti che aderiscono al CPB non possono essere sottoposti a controlli fiscali ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/73 per il periodo coperto dall’accordo. Al contrario, per chi non aderisce o decade dal concordato, sono previsti maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
I soggetti che applicano gli ISA possono inoltre accedere ai benefici previsti dall’art. 9-bis, co. 11 del DL 50/2017.
Chi può accedere al Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale è riservato ai contribuenti di piccole dimensioni che operano in Italia. I soggetti ammissibili includono:
Soggetti che applicano gli ISA: per accedere al CPB, non è necessario che i contribuenti soddisfino i parametri di alta affidabilità fiscale. Le informazioni per l’elaborazione della proposta vengono comunicate compilando il Quadro P del modello ISA 2024.
Contribuenti in regime forfettario: l’adesione per i soggetti forfettari è sperimentale e limitata al periodo di imposta 2024. In questo caso, i dati sono comunicati tramite la Sezione VI del Quadro LM nel modello REDDITI PF 2024.
Per accedere al CPB, i contribuenti non devono avere debiti tributari o contributivi accertati con sentenza irrevocabile o atti impositivi non contestabili, riferiti al periodo d’imposta precedente alla proposta, o aver estinto i debiti entro i termini di adesione, purché l’importo residuo non superi i 5.000 euro, incluse sanzioni e interessi.
Condizioni di esclusione
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non possono accedere al CPB i contribuenti che presentano una delle seguenti cause di esclusione:
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre anni precedenti al periodo del Concordato, se obbligati a farlo;
- Condanna per reati fiscali secondo il Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, l’articolo 2621 del codice civile o gli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, nei tre anni precedenti al concordato. Equiparata alla condanna è la sentenza di patteggiamento;
- Ottenimento di redditi esenti o esclusi dalla base imponibile superiori al 40% del reddito d’impresa o professionale nell’anno precedente alla proposta;
- Adesione al regime forfettario durante il primo anno di concordato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014);
- Operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti o modifiche della compagine sociale nel primo anno di concordato (art. 5 del DPR 917/86).