Offriamo un servizio completo ed altamente qualificato per il deposito telematico presso il Registro Imprese della Camera di Commercio del bilancio di società di capitali:
° Società a responsabilità limitata SRL e SRLS
° Società per azioni SPA
° Società in accomandita per azioni
° Società cooperativa
° Società estere con sede in Italia
° Startup innovative
° tutte le tipologie di società soggette ad obbligo di deposito del bilancio anche consolidato.
Presso il nostro Centro Servizi, grazie alla presenza di un personale altamente specializzato formato ed affiancato costantemente
da Professionisti quali Commercialisti ed Avvocati, è possibile ottenere il deposito del bilancio societario in tempi certi e con la sicurezza di un
servizio ottimale frutto di processi elaborati e migliorati negli anni.
Il servizio offerto ha un costo pari ad €.80,00 oltre IVA e viene erogato su tutto il territorio nazionale a mezzo email e della nostra piattaforma online per la gestione
delle pratiche.
Per maggiori informazioni potete scriverci una email a info@serviziprofessionali.biz
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi dell’art. 2435 c.c.. Nel computo del termine il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Al riguardo, l’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci in via telematica, sono disponibili le seguenti modalità:
• “Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Contratti di Rete, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali): tale modalità è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software
• “DIRE” – in sostituzione di “FedraPlus” - per la compilazione di pratiche di bilancio indicativamente a partire da maggio. Inizialmente consentirà di depositare bilanci con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o bilanci che non necessitano di presentazione dell’elenco soci (Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Reti soggetto, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali).
Affinché il deposito veda a buon fine si dovrà inoltrare un’istanza di deposito in formato XBRL relativa al bilancio completo di prospetto contabile e Nota Integrativa se necessaria.
Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere firmato digitalmente e assumerà l’estensione xbrl.p7m. La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in modalità CAdES, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione p7m, come richiesto dalla normativa, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso software dedicati.
Con la riforma imposta dal D.Lgs n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, sono intervenute numerose modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano la redazione dei bilanci degli esercizi. In particolare si è dovuto tener conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese come vedremo di seguito.
L’articolo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da i prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (c. d. piccole imprese):
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il bilancio abbreviato è composto da prospetti contabili e nota integrativa, e, più precisamente:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Nota Integrativa.
Con la precisazione che:
a) le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art.2428 c.c. sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art 2435 bis co.7 c.c.);
b) le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario;
c) le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
L’art. 2435-ter c.c., “Bilancio delle micro imprese”, definisce le caratteristiche delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.
Vengono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci); sono altresì esonerate dalla relazione sulla gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.