Grazie alla nostra approfondita competenza nel diritto societario, offriamo un supporto completo alle aziende in ogni fase del loro percorso imprenditoriale, anche OnLine da remoto. Dalla scelta della forma societaria più adatta, all’assistenza nella costituzione, fino alla gestione dei rapporti societari con particolare attenzione alla governance, ci poniamo come partner strategici per il successo della tua impresa.
Avviare una nuova attività imprenditoriale comporta scelte cruciali, tra cui la definizione della struttura societaria più adeguata. Non esiste una forma societaria universalmente migliore: ogni tipologia ha caratteristiche specifiche che devono essere valutate attentamente in base agli obiettivi e alle esigenze del business. Per questo, il nostro team analizza con precisione il tuo progetto, aiutandoti a individuare la soluzione ottimale.
Con anni di esperienza e una profonda conoscenza dei diversi settori imprenditoriali, i nostri esperti offrono consulenza su misura per garantire una costituzione societaria sicura, conforme e senza intoppi. Ci occupiamo di tutti gli adempimenti normativi e burocratici, assicurando un processo rapido, efficiente e privo di complicazioni.
La società a responsabilità limitata (SRL) rappresenta una delle forme societarie più diffuse in Italia, grazie alla flessibilità nella gestione e al regime di responsabilità limitata dei soci. La costituzione di una SRL, tuttavia, comporta il rispetto di una serie di adempimenti formali e sostanziali, disciplinati principalmente dal Codice Civile e da altre norme complementari. In questo articolo approfondiremo, passo dopo passo, l’iter costitutivo di una SRL, fornendo riferimenti normativi utili per orientarsi nel complesso panorama giuridico e amministrativo.
Prima di intraprendere il percorso costitutivo, è fondamentale definire:
Questi aspetti sono determinanti sia per il successo dell’attività sia per garantire la conformità agli adempimenti normativi (cfr. Cod. Civ., art. 2463 e seguenti).
La scelta del nome della società deve essere:
La verifica presso il Registro delle Imprese e la Camera di Commercio è un passaggio essenziale per evitare contenziosi futuri.
Sebbene non obbligatorio ai fini legali, la redazione di un business plan è fortemente consigliata per:
L’atto costitutivo è il documento fondamentale che sancisce la nascita della società. Deve contenere:
Riferimento normativo: Codice Civile, art. 2463 – che stabilisce i contenuti essenziali dell’atto costitutivo.
Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società e definisce:
Riferimento normativo: Codice Civile, art. 2464 e seguenti, che integrano e completano le disposizioni sull’atto costitutivo.
Il capitale sociale è un elemento imprescindibile e, per una SRL tradizionale, deve avere un valore minimo (attualmente pari a €10.000, salvo particolari forme agevolate come la SRL semplificata, SRLS, per cui il capitale minimo può essere inferiore o addirittura simbolico).
Versamento: almeno il 25% del capitale deve essere versato immediatamente, mentre il restante può essere versato successivamente secondo quanto previsto nello statuto.
Riferimento normativo: Codice Civile, art. 2465 e art. 2471 (che disciplinano i conferimenti e i versamenti).
Una volta redatto, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere autenticati da un notaio. La formalizzazione mediante atto pubblico garantisce:
Riferimento normativo: L’obbligo dell’atto pubblico è previsto dal Codice Civile e rafforzato dalle norme sul pubblico ufficiale (cfr. art. 2467 e seguenti).
Una volta redatto e autenticato l’atto costitutivo:
Riferimento normativo: Il procedimento di iscrizione è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dalle norme del Codice Civile in materia societaria.
Parallelamente alla registrazione:
Riferimento normativo: Le modalità e le tempistiche per l’ottenimento della partita IVA e per le comunicazioni fiscali sono regolate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dalle relative circolari dell’Agenzia delle Entrate.
A seconda dell’oggetto sociale, potrebbero essere necessari:
È fondamentale verificare, in sede di pianificazione, quali autorizzazioni siano richieste dal settore di attività prescelto, per evitare sanzioni o interruzioni dell’attività.
Una volta costituita la società, è importante definire in modo chiaro:
Questi aspetti, sebbene siano già delineati nello statuto, richiedono una gestione attenta e conforme alle disposizioni normative per evitare conflitti interni e garantire la continuità dell’attività.
Il panorama normativo relativo alle società è in continua evoluzione. È quindi consigliabile:
La consulenza professionale, in particolare, si rivela fondamentale per evitare errori procedurali e per garantire il pieno rispetto della normativa.
Costituire una società a responsabilità limitata (SRL) in Italia è un processo articolato che richiede un’attenta pianificazione e il rispetto di numerosi adempimenti formali. Dal momento della definizione dell’oggetto sociale e della struttura interna, passando per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, fino all’iscrizione al Registro delle Imprese e agli adempimenti fiscali, ogni fase è regolata da norme precise volte a garantire la trasparenza e la sicurezza giuridica della vita societaria.
Affidarsi a professionisti del settore – notai, commercialisti e consulenti legali – è spesso il modo migliore per navigare il complesso iter burocratico e assicurare la corretta costituzione e gestione della società. Rimane, infine, fondamentale mantenersi aggiornati rispetto agli sviluppi normativi, che possono incidere su procedure e requisiti, per assicurare il rispetto costante della legge e il successo dell’attività imprenditoriale.
Questa guida rappresenta un punto di partenza per comprendere l’iter di costituzione di una SRL, offrendo una panoramica delle fasi principali e dei riferimenti normativi essenziali. Per casi particolari o settori specifici, è sempre consigliabile consultarci per un approfondimento specifico.
Le differenze tra le società di capitali e quelle di persone sono numerose e sostanziali, la principale distinzione risiede nel prevalere
dell'elemento patrimoniale sul personale nelle società di capitali, a differenza delle società di persone. Nel contesto delle prime, il valore
del socio è determinato dalla quota di capitale sottoscritta, mentre nelle seconde si pone l'accento sulle caratteristiche personali del socio.
Un vantaggio intrinseco alle società di capitali è la chiara separazione tra il socio e la società, quest'ultima dotata di personalità giuridica. I creditori non hanno la facoltà di rivalersi sul patrimonio personale del socio. Al contrario, le società di persone, pur dotate di capacità giuridica, non godono della stessa "persona giuridica". Questo aspetto comporta rilevanti conseguenze in termini di responsabilità dei soci. Le società semplici, per esempio, non vengono considerate entità giuridiche completamente distinte dalle persone dei soci, benché abbiano diritti e doveri, a differenza delle società di capitali.
La società di persone è caratterizzata dalla preminenza dell'elemento personale, con una stretta relazione tra i soci. Questa relazione si sviluppa principalmente perché, nella maggior parte dei casi, i soci assumono una responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Questa rappresenta la differenza fondamentale rispetto alle società di capitali.
Le società di persone, pur dotate di capacità giuridica, non possiedono personalità giuridica. In termini pratici, ciò implica che la singola società di persone, dal punto di vista legale, non è considerata un'entità separata dai suoi soci. Tuttavia, queste imprese hanno la capacità di possedere beni e possono comparire davanti a un giudice.
In sintesi, le distinzioni tra le due tipologie di società risiedono nella gestione dell'elemento personale e patrimoniale, con implicazioni significative in termini di responsabilità e identità giuridica.
Le società di persone si suddividono in:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.
Le società di capitali si suddividono in:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società in accomandita per azioni.
Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per la predominanza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. In queste forme societarie, la responsabilità del socio e il suo peso nella struttura aziendale sono determinati principalmente dal capitale investito nell'impresa.
I due principali tipi di società di capitali sono:
- Società per Azioni (S.p.A.): La S.p.A. è una forma societaria adatta all'esercizio di imprese di grandi dimensioni. La responsabilità dei soci è limitata al capitale investito e suddivisa in azioni. Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di una S.p.A. è stabilito per legge e deve essere sottoscritto e versato dai soci.
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.): L'S.r.l. è una forma societaria più flessibile e adatta a imprese di dimensioni più contenute. Anche in questo caso, la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito, ma il capitale sociale è diviso in quote. L'S.r.l. richiede un capitale sociale minimo, ma in genere offre una maggiore flessibilità operativa rispetto alla S.p.A.
Esistono inoltre altre forme di società di capitali, tra cui: - Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.): Una variante delle società in accomandita semplice, in cui la responsabilità degli accomandatari è limitata al capitale investito, mentre gli accomandanti assumono una responsabilità illimitata. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.): Una forma semplificata di S.r.l. adatta a imprese di dimensioni ridotte, con requisiti e formalità semplificate per la costituzione.
Il primo passo consiste nella redazione dello statuto e dell'atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata (SRL). L'atto costitutivo comprende i dettagli dei soci e le peculiarità dell'impresa, come ad esempio il nome della società. Al contrario, lo statuto regolamenta il funzionamento della SRL, dettando aspetti come i poteri degli amministratori e l'importo del capitale sociale. In aggiunta, questi documenti delineano l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società.
Dopo aver preparato la documentazione necessaria, i soci devono effettuare il versamento del capitale sociale. I soci sono liberi di decidere l'ammontare da versare inizialmente. Sebbene il capitale minimo richiesto per la SRL sia di €1, è consigliabile versare un importo adeguato per coprire i costi iniziali dell'attività. Una volta scelto l'importo del capitale sociale, ciascun socio dovrà trasferire la propria quota al futuro amministratore, ad esempio attraverso un bonifico sul suo conto.
Adempimenti necessari per la costituzione di una SRL
1. Costituzione e stipula con il notaio: Una volta che l'atto costitutivo e lo statuto sono pronti, è necessario rivolgersi a un notaio per la stipula. Dal 14 dicembre 2021 è possibile costituire una società anche online, in videoconferenza con il notaio. In tal caso, tutti i soci e gli amministratori devono possedere una firma digitale attiva. Il notaio verifica l'identità dei soci e degli amministratori, il versamento del capitale e ufficializza la costituzione della società.
2. Codice fiscale e partita IVA: La società deve ottenere un proprio codice fiscale e una partita IVA, attribuiti dall'agenzia delle entrate. La richiesta di questi codici, inclusa quella del codice ATECO associato alla partita IVA, solitamente è gestita dal commercialista che segue la società come parte del servizio di contabilità.
3. Iscrizione al registro delle imprese: Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese, una banca dati telematica contenente informazioni sulle imprese italiane. Per indicare la sede, è possibile optare per un servizio di domiciliazione legale per evitare la necessità di affittare o acquistare un immobile. La SRL viene iscritta dal notaio nella sezione ordinaria.
4. Comunicazione di inizio attività: Prima di avviare l'attività, la società deve effettuare la comunicazione di inizio attività, inviando dichiarazioni telematiche all'agenzia delle entrate e al registro delle imprese. Il contenuto delle dichiarazioni varia a seconda del tipo di attività svolta.
5. Vidimazione dei libri sociali: Dopo la costituzione, ogni SRL deve vidimare i libri sociali, documenti obbligatori che registrano le attività e le decisioni della società. La vidimazione viene solitamente effettuata dal notaio al momento della costituzione, comprensiva di costi come la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.
Gestione, imposte, commercialista e scritture contabili
Dopo la costituzione, la gestione della società richiede l'attenzione a diversi obblighi e adempimenti contabili periodici. Per evitare sanzioni, è consigliabile affidare la contabilità della SRL a un commercialista, che si occupa delle scadenze fiscali e delle dichiarazioni obbligatorie.
I principali adempimenti fiscali e contabili includono la tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali, la dichiarazione IVA, e il versamento delle imposte come l'IRES e l'IRAP.
La Società per Azioni (S.p.A.) si configura come la forma societaria tipica e più adatta all'esercizio di imprese di notevoli dimensioni. Questa categoria di società di capitali, insieme alle società cooperative, ha subito importanti modifiche attraverso il Decreto Legislativo n. 6/2003, successivamente integrato e corretto dai decreti legislativi n. 37/2004 e n. 310/2004.
Dal punto di vista giuridico, la S.p.A. è considerata una persona giuridica che svolge un'attività economica, e le quote di questa società sono rappresentate da azioni. Conformemente all'articolo 2325 del Codice Civile, nelle società per azioni, la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata esclusivamente al patrimonio della società, determinando così una limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.
Un elemento peculiare della S.p.A. è rappresentato dal capitale sociale, il quale non può essere inferiore a 50.000 euro, stabilendo così una soglia minima obbligatoria per la sua costituzione. La S.p.A. può essere costituita solo dopo il completamento di due adempimenti prescritti dalla legge, ciascuno dei quali produce effetti giuridici preliminari:
- La stipulazione dell'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà delle parti di instaurare il rapporto sociale.
- L'iscrizione della società nel registro delle imprese.
L'articolo 2329 del Codice Civile stabilisce tre condizioni fondamentali per procedere alla costituzione della S.p.A.:
- L'intera sottoscrizione del capitale sociale.
- Il versamento di almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dei soci, nel rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti.
- L'esistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali; ad esempio, le società bancarie e assicuratrici necessitano sempre di specifiche autorizzazioni governative.
Il contratto e l'atto unilaterale costitutivo si compongono di due documenti distinti: l'atto costitutivo, che esprime la volontà delle parti di dar vita al rapporto sociale, e lo statuto, che contiene le norme per il funzionamento della società.
La Società Semplice rappresenta la forma di società di persone più elementare nel nostro sistema giuridico; caratterizzata dalla sua semplicità, questa tipologia di società si distingue per il fatto che il contratto non è soggetto a particolari formalità, a eccezione di quelle necessarie in relazione alla natura dei beni conferiti. Sebbene sia richiesta l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, tale procedura è eseguita esclusivamente per fini di pubblicità e notizia, priva di valore costitutivo.
La peculiarità principale della società semplice è l'esclusività delle attività che può svolgere, concentrate principalmente nell'ambito economico e lucrativo non commerciale. La sua sfera di applicazione può estendersi a settori come l'agricoltura e la gestione di immobili, purché quest'ultima non sia svolta esclusivamente a fini di godimento.
Da un punto di vista giuridico, la società semplice non possiede personalità giuridica, come indicato anche dalla disposizione normativa dell'art. 2331 del codice civile. Questa norma utilizza il termine "personalità" esclusivamente in riferimento alle società per azioni, richiamandola anche per le altre società di capitali e le cooperative, ma non per le società di persone.
La ragione sociale assume un ruolo fondamentale nella Società Semplice, svolgendo una funzione di identificazione simile a come il nome identifica una persona fisica. Nonostante il legislatore non ne faccia menzione esplicita, la dottrina afferma che anche la società semplice deve avere una ragione sociale, la quale deve contenere il nome di uno o più soci, escludendo coloro che, per patto sociale, non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.
Il capitale sociale, espressione in termini monetari del valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale, va distinto dal patrimonio sociale. Quest'ultimo è costituito dall'insieme di attività e passività della società esistenti in un dato momento. È importante notare che capitale e patrimonio sociale possono coincidere solo nella fase iniziale della società, evidenziando la dinamica evolutiva delle risorse aziendali nel tempo.
Le Società in Nome Collettivo rappresentano un'altra forma di società di persone, in cui tutti i soci assumono una responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. La struttura di queste società è simile a quella delle società semplici, fungendo come un parametro importante per le società di persone e oltre.
La costituzione delle società in nome collettivo avviene attraverso la stipulazione del contratto di società in nome collettivo (s.n.c.), che deve essere redatto per iscritto. Tale atto può essere formalizzato mediante scrittura privata autenticata da notaio o con atto pubblico. Gli amministratori e il notaio sono tenuti a depositare il contratto o una copia presso l'ufficio del registro delle imprese, nella circoscrizione in cui si trova la sede sociale.
Le eventuali modifiche apportate al contratto devono anch'esse essere iscritte nel registro delle imprese e, solo dopo la registrazione, diventano opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che questi erano comunque a conoscenza delle modifiche.
Va sottolineato che una società in nome collettivo non registrata è considerata irregolare per tutto il periodo in cui non è iscritta nel registro delle imprese. In questo contesto:
- I rapporti tra la società non registrata e i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice.
- Il termine di prescrizione dei diritti sociali è fissato a 10 anni.
Ciascun socio ha la facoltà di provvedere alla regolarizzazione o di fare condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione comporta un subentro ex nunc nella disciplina sociale prevista per le società collettive regolari.
Le Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) costituiscono una forma particolare di società di persone, caratterizzate dalla partecipazione di due categorie distinte di soci:
- Accomandati: Questa prima categoria di soci, denominati accomandati, si limita a conferire il proprio capitale e non partecipa attivamente alla gestione sociale. Gli accomandati non assumono responsabilità illimitata verso i creditori sociali e hanno l'unico obbligo di versare all'interno della società il proprio apporto finanziario.
- Accomandatari: La seconda categoria di soci, conosciuta come accomandatari, gioca un ruolo attivo nella gestione e direzione della società. Gli accomandatari, a differenza degli accomandati, assumono una responsabilità illimitata e rispondono in modo sussidiario con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali.
Questa struttura societaria offre un compromesso tra la partecipazione attiva alla gestione e la limitazione della responsabilità. Gli accomandatari, pur avendo una responsabilità illimitata, beneficiano della collaborazione finanziaria degli accomandati, i quali, pur non partecipando attivamente alle decisioni operative, sono protetti da una responsabilità limitata alle risorse che hanno conferito alla società.
Le società in accomandita semplice sono soggette a disposizioni specifiche che regolano il ruolo e la responsabilità di ciascuna categoria di soci. La presenza di accomandati e accomandatari offre flessibilità nella gestione e strutturazione delle responsabilità, adattandosi alle esigenze specifiche dei partecipanti.
Schema riepilogativo di confronto tra tipologie di società maggiormente utilizzate.
Tipo di Società | Capitale Minimo | Responsabilità | Struttura | Vantaggi | Svantaggi |
---|---|---|---|---|---|
SRL | 10.000€ (o inferiore con restrizioni) | Limitata al capitale sociale | Struttura flessibile | Ideale per PMI | Costi di gestione più alti rispetto alle società di persone |
SRLS | 1€ | Limitata al capitale sociale | Statuto standard | Costi ridotti di costituzione | Limitazioni nella gestione e nell’accesso al credito |
SPA | 50.000€ | Limitata al capitale sociale | Struttura complessa | Adatta per grandi imprese | Costituzione e gestione molto onerose |
SNC | Nessun minimo | Illimitata | Società di persone | Maggiore semplicità di gestione | I soci rispondono con il proprio patrimonio personale |