• Servizio Professionale di Liquidazione Volontaria
• 1. Premessa e normativa di riferimento
• 2. Nomina e Revoca dei Liquidatori
• 3. Obblighi degli Amministratori in fase di Liquidazione
• 4. Responsabilità dell’organo amministrativo e liquidatore
• 5. Aspetti della nomina dei Liquidatori
• 6. Gli Aspetti Contabili nella Liquidazione
• 7. Bilancio Iniziale di Liquidazione
• 8. Bilancio Annuale Intermedio di Liquidazione
• 9. Bilancio Finale di Liquidazione
• 10. Estinzione della Società e Cancellazione dal Registro delle Imprese
Il nostro servizio professionale è progettato per gestire ogni aspetto della liquidazione volontaria delle SRL. Seguiamo il cliente in tutti i passaggi necessari e, se richiesto, possiamo nominare come liquidatore uno dei nostri commercialisti partner. Il nostro supporto si rivolge sia direttamente alle aziende, sia ai professionisti incaricati di procedere alla liquidazione, offrendo un aiuto specialistico e affidabile.
La liquidazione di una società è un processo cruciale e delicato, necessario quando un'impresa decide di cessare le proprie attività. Se gestito correttamente, può evitare problematiche legali e garantire una chiusura ordinata. In questa guida esploreremo i passaggi fondamentali della liquidazione societaria e i servizi di consulenza disponibili per semplificare ogni fase.
La liquidazione volontaria rappresenta una scelta strategica per porre fine all'attività di una società a responsabilità limitata (SRL). Esplora ogni fase del processo con approfondimenti su normative, obblighi contabili e aspetti fiscali.
La liquidazione volontaria di una SRL è un processo che si avvia a seguito di una deliberazione assembleare per sciogliere la società e procedere alla chiusura ordinata delle sue attività. La procedura è regolamentata dagli articoli 2484 - 2496 del Codice Civile e si basa sui principi contabili OIC. Questa guida esplora ogni dettaglio della liquidazione, dall'accertamento delle cause di scioglimento fino alla distribuzione dell'attivo residuo ai soci.
Il Codice Civile stabilisce che una SRL può entrare in liquidazione volontaria per diverse cause, tra cui:
La revoca dello stato di liquidazione è ammessa solo se viene eliminata la causa dello scioglimento e l'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto nel rispetto degli obblighi di pubblicità in conformità a quanto dettato dall’articolo 2436 c.c.
La procedura si articola in tre principali fasi:
La regolamentazione relativa alla nomina, alla revoca e ai criteri per la gestione della liquidazione delle società è disciplinata dall’articolo 2487 del Codice Civile.
Secondo il primo comma di tale articolo, salvo i casi specifici indicati nei numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 del Codice Civile, e qualora non vi siano disposizioni specifiche nell’atto costitutivo o nello statuto, spetta agli amministratori convocare l’assemblea dei soci al momento dell’accertamento della causa di scioglimento. Durante questa assemblea, si delibera con le maggioranze previste per le modifiche statutarie su diversi aspetti, tra cui:
L’articolo 2487-bis del Codice Civile affronta invece il tema della pubblicità degli atti relativi alla liquidazione, stabilendo che la nomina e i poteri dei liquidatori devono essere registrati presso il Registro delle Imprese a cura degli stessi liquidatori. Inoltre, prevede che la denominazione della società venga accompagnata dalla dicitura "in liquidazione".
Se per qualche ragione l’assemblea non riesce a nominare i liquidatori, il compito passa al Tribunale, su richiesta degli amministratori, dei sindaci o di uno o più soci.
I liquidatori possono decidere liberamente se accettare l’incarico. In caso di accettazione, sono tenuti, entro trenta giorni, a depositare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una copia autentica della delibera assembleare o della sentenza o del decreto del Tribunale che ne attesta la nomina, insieme alla propria firma autografa. Eventuali cambiamenti nella composizione dei liquidatori devono essere comunicati con le stesse modalità.
Infine, qualora un liquidatore nominato dal Tribunale rifiuti l’incarico o si dimetta, sarà sempre il Tribunale a procedere alla sostituzione, salvo che l’assemblea convocata per lo scopo non riesca a provvedere in tempo. Un liquidatore dimissionario, inoltre, è obbligato a mantenere la carica fino all’effettiva nomina e accettazione del successore, garantendo così la continuità nella gestione della liquidazione.
L’avvio della liquidazione di una società a responsabilità limitata ha ripercussioni dirette sugli organi sociali, in particolare sugli amministratori. Questi ultimi rimangono in carica fino alla nomina dei liquidatori, assumendosi la responsabilità della conservazione del patrimonio sociale fino alla sua formale consegna ai liquidatori. La cessazione delle loro funzioni avviene al momento dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese e con il trasferimento della documentazione sociale agli stessi.
L’articolo 2486 del Codice Civile stabilisce che, nel periodo compreso tra l’accertamento della causa di scioglimento e la consegna dei beni aziendali ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società esclusivamente per preservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale.
Durante la fase di liquidazione, gli amministratori sono tenuti a rispettare una serie di obblighi, che possono essere sintetizzati come segue:
È importante precisare che, qualora gli stessi amministratori siano nominati liquidatori, la consegna della documentazione non è necessaria, in quanto essi ne sono già in possesso.
La normativa civilistica individua tre principali ambiti di responsabilità per gli amministratori:
In particolare, l’articolo 2392 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sull’andamento generale della gestione societaria o se, a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno adottato tutte le misure possibili per evitarli o per limitarne le conseguenze dannose.
Questo principio si traduce in una responsabilità collettiva all’interno del consiglio di amministrazione, riguardante sia la violazione di obblighi generali sia di quelli specifici, come:
L’azione di responsabilità contro gli amministratori, disciplinata dall’articolo 2393 c.c., può essere avviata su delibera dell’assemblea dei soci, anche se la società si trova in stato di liquidazione. Inoltre, secondo l’articolo 2395 c.c., i soci o i terzi che abbiano subito un danno a seguito di un atto pregiudizievole compiuto dagli amministratori possono esercitare tale azione entro un termine di cinque anni dal verificarsi del fatto dannoso.
Nella fase di liquidazione, gli amministratori continuano a essere responsabili delle loro azioni fino al momento in cui tutti i beni della società sono trasferiti ai liquidatori designati dall’assemblea o dal Tribunale.
Anche i liquidatori sono tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura del mandato. La loro responsabilità è regolata secondo le stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori, applicandole al contesto specifico della liquidazione.
Dal punto di vista fiscale, l’articolo 36 del D.P.R. 602/1973 definisce ulteriori obblighi per i liquidatori. Essi sono responsabili in proprio se:
La responsabilità fiscale dei liquidatori è limitata all’ammontare dei crediti tributari che avrebbero potuto essere soddisfatti con le risorse disponibili durante la liquidazione.
La nomina dei liquidatori segna il passaggio della gestione societaria dagli amministratori ai liquidatori, che acquisiscono la piena operatività una volta messi nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni.
I liquidatori possono essere designati come organo individuale o collegiale, a discrezione dei soci, che hanno facoltà di nominarne uno o più. La revoca dei liquidatori è possibile tramite:
Per quanto riguarda i loro poteri, questi vengono generalmente attribuiti dall’assemblea. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni, l’articolo 2489 c.c. conferisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione della società.
La fase iniziale della liquidazione comprende:
I compiti principali dei liquidatori includono:
Una volta completate le operazioni liquidatorie, i liquidatori devono sottoporre all’assemblea il bilancio finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa e dal parere del Collegio sindacale (se presente).
Infine, tutti i documenti sociali devono essere conservati per un periodo di dieci anni, come previsto dalla normativa vigente.
Durante la fase di liquidazione, l’impresa è soggetta agli stessi obblighi contabili previsti per l’attività in normale funzionamento.
Gli amministratori devono fornire ai liquidatori:
La situazione patrimoniale alla data dello scioglimento rappresenta una fotografia dettagliata del patrimonio societario, includendo voci e sottovoci che evidenziano la gestione degli amministratori nel periodo compreso tra la chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio e la data di iscrizione della delibera di scioglimento. Si tratta di una rappresentazione contabile che mostra il saldo di ciascun conto alla data di decorrenza dello scioglimento.
Il rendiconto sulla gestione costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale redatto seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. Questo documento fornisce una rappresentazione fedele della situazione contabile della società nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente e l’iscrizione dei liquidatori nel Registro delle Imprese, come previsto dall’OIC 5.
Il rendiconto non deve essere considerato un semplice prospetto di entrate e uscite, ma piuttosto un bilancio ordinario riferito a un arco temporale più breve rispetto all’intero esercizio. Redatto secondo i principi di cui all’articolo 2490 c.c. (“Bilanci in fase di liquidazione”), questo documento viene generalmente consegnato dai precedenti amministratori ai liquidatori pochi giorni dopo la loro nomina.
E' opportuno che il rendiconto venga approvato dall’assemblea dei soci. Considerata la sua funzione informativa nei confronti dei creditori sociali, il rendiconto dovrebbe essere pubblicato con le stesse modalità del bilancio d’esercizio, depositandolo come allegato al primo bilancio annuale o al bilancio finale di liquidazione.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2280 c.c., l’eventuale utile netto risultante dal rendiconto degli amministratori non può essere distribuito tra i soci.
Quando il rendiconto è sottoposto all’assemblea, deve essere corredato da:
Il termine “rendiconto” può essere considerato sinonimo di “bilancio”, con la principale differenza che il primo si riferisce a un bilancio infrannuale non obbligatoriamente soggetto a deposito presso il Registro delle Imprese, al contrario del bilancio ordinario che deve essere depositato e pubblicato.
Il bilancio iniziale di liquidazione è un documento fondamentale che richiede ai liquidatori di stilare le componenti attive e passive del patrimonio aziendale. Questo passaggio è necessario poiché, pur avendo ricevuto dagli amministratori i documenti contabili (come indicato dall’art. 2487 c.c.), i liquidatori devono verificare la consistenza effettiva dei beni ricevuti.
Il bilancio iniziale di liquidazione serve a:
Dal punto di vista formale, il bilancio iniziale di liquidazione consiste in una situazione patrimoniale che esclude il conto economico. Non è soggetto a obbligo di pubblicità, ma l’art. 2490, comma 4, c.c. richiede che il primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori indichi eventuali variazioni nei criteri di valutazione rispetto all’ultimo bilancio approvato, specificandone ragioni e conseguenze.
Le valutazioni delle voci del bilancio seguono il principio contabile OIC 5, che prevede:
I liquidatori devono quindi adeguare le voci dell’attivo e del passivo al prevedibile valore di realizzo o estinzione. Tali rettifiche saranno contabilizzate in un apposito conto chiamato “Rettifiche di liquidazione”, che non incide sul risultato d’esercizio, ma confluisce nel patrimonio netto iniziale di liquidazione.
Secondo l’OIC 5, le rettifiche possono includere:
È inoltre prevista la creazione del “Fondo per costi e oneri di liquidazione” come contropartita del conto “Rettifiche di liquidazione”, senza impatto sul conto economico.
L’OIC 5 stabilisce che i costi e i proventi maturati dalla data di avvio della liquidazione devono essere contabilizzati separatamente, mentre quelli precedenti, comprese le rettifiche, sono già inclusi nello stato patrimoniale di apertura.
Esempi di costi:
Esempi di proventi:
Quando la procedura di liquidazione si estende oltre un esercizio, la legge impone l’obbligo di redigere bilanci intermedi e compilare le relative dichiarazioni fiscali, come previsto dall’art. 182 del TUIR.
Il principio contabile OIC 5 individua tre scenari principali per la redazione dei bilanci intermedi:
In questa sede, si analizzano i criteri di redazione dei bilanci intermedi per il caso delle aziende in liquidazione senza prosecuzione dell’attività.
Quando l’azienda è in liquidazione e non prosegue l’attività produttiva, il patrimonio aziendale non ha più lo scopo di generare reddito, di conseguenza:
Secondo l’OIC 5, i principi generali per la redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423-bis c.c.) subiscono le seguenti modifiche:
La contabilità nella fase di liquidazione si basa su una combinazione del principio di cassa e del principio di competenza, modificato e attenuato. Nonostante la fase liquidatoria, è consigliato continuare a utilizzare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui agli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
Le attività e le passività devono riflettere quelle presenti nel bilancio iniziale di liquidazione, integrate da eventuali nuovi elementi accertati dai liquidatori durante la gestione.
Al termine delle operazioni di pagamento dei debiti e riscossione dei crediti, i liquidatori sono tenuti a predisporre il bilancio finale di liquidazione, accompagnato dall’eventuale piano di riparto.
Il bilancio finale di liquidazione comprende:
Lo Stato Patrimoniale evidenzia, tra le attività, gli importi in cassa e i depositi presso banche o l’Amministrazione Postale. Qualora vi siano residui debiti – ad esempio, compensi dei liquidatori, debiti verso lo Stato o situazioni in contenzioso – i liquidatori devono vincolare somme nell’attivo per coprire tali poste non ancora estinte.
Il Conto Economico del bilancio finale copre l’intero periodo di liquidazione, dalla messa in liquidazione fino alla conclusione della procedura. Esso include:
Secondo l’OIC 5, è consigliata la redazione di un Conto Economico riepilogativo, che consideri tutte le operazioni del periodo liquidatorio.
La Nota Integrativa illustra dettagliatamente l’attività di liquidazione svolta dalla chiusura dell’ultimo bilancio intermedio fino al termine della liquidazione. Essa deve inoltre includere o allegare l’eventuale piano di riparto.
Il Rendiconto Finanziario, quando richiesto, descrive le cause delle variazioni nelle grandezze finanziarie e monetarie durante la fase di liquidazione. Tuttavia, tale documento non è obbligatorio per:
Il bilancio finale, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale (se presente) e del revisore legale dei conti, deve essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese per l’iscrizione.
I soci hanno un periodo di 90 giorni dalla data di deposito per proporre reclamo al Tribunale, in contraddittorio con i liquidatori (art. 2492 c.c.).
Se entro i 90 giorni non viene sollevato alcun reclamo, il bilancio finale di liquidazione è considerato approvato automaticamente. In tal caso, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci da ogni obbligo, fatta eccezione per la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio (art. 2493 c.c.).
Quando il piano di riparto prevede la distribuzione di somme di denaro ai soci, è necessario registrare il piano presso l’Agenzia delle Entrate prima del deposito al Registro delle Imprese. Gli estremi di tale registrazione devono essere riportati nella pratica di deposito.
Dunque, gli adempimenti contabili a cui deve attenersi il liquidatore della S.r.l. possono così sintetizzarsi:
L’articolo 2495 del Codice Civile stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono procedere con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
L’approvazione del bilancio finale ha come effetto la liberazione dei liquidatori da ogni responsabilità nei confronti dei soci, salvo gli obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio stesso.