Cessione Quote SRL

Cessione quote con Commercialista

Cessione delle quote sociali di SRL e SRLS con commercialista

Servizio di cessione delle quote SRL senza notaio


Presso il nostro Centro Servizi, grazie alla presenza di un Professionista abilitato, ai sensi dell’art. 36 c. 1 bis, legge 133 del 2008, è possibile procedere alla cessione delle quote di una società SRL e/o SRLS tramite commercialista, senza necessità di un notaio, su tutto il territorio nazionale, in tempi rapidi e ad un costo particolarmente vantaggioso.

Per agevolare e velocizzare la pratica di cessione delle quote, la procedura potrà essere svolta, oltre che presso la nostra sede, anche interamente OnLine su tutto il territorio nazionale, predisponendo la documentazione da remoto e concludendo la cessione di quote in modalità videoconferenza con il commercialista designato.
Allo stesso modo anche le ricevute di invio all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio saranno disponibili nell'Area Riservata ed inviati al vostro indirizzo di posta elettronica, senza necessità di raggiungere la nostra sede, salvo la volontà di ottenere una consulenza in presenza.

La cessione delle quote avverrà in 3 fasi:
➜ Predisposizione dell'atto di cessione da parte del Commercialista;
➜ Firma digitale del documento in presenza o videoconferenza;
➜ Invio dell'atto di cessione firmato e validato in CCIAA.

Per maggiori informazioni ed un preventivo dettagliato potete contattarci a mezzo email a info@serviziprofessionali.biz



Costo e prezzo della pratica di cessione delle quote SRL


I costi della pratica per procedere alla cessione delle quote a mezzo del nostro Centro Servizi, in riferimento ad un singolo passaggio di quote, è pari a complessivi €.700,00, di cui €.330,00 (compresa iva) quale prezzo per il servizio, ed €.370,00 imputabili alle spese vive connesse alla procedura come di seguito specificato:
- €.200,00 imposta di registro;
- €.15,00 imposta di bollo;
- €.90,00 diritti di segreteria CCIAA;
- €.65,00 imposta di bollo CCIAA.

Tabella costi e prezzi iva compresa della cessione delle quote srl:

Nr. Passaggi Tariffa Spese vive Totale
1 Passaggio €.330 €.370 €.700
2 Passaggi €.530 €.570 €.1.100
3 Passaggi €.650 €.770 €.1.420
4 Passaggi €.780 €.970 €.1.750
5 Passaggi €.900 €.1.170 €.2.070

Tutti i prezzi esposti si intendono comprensivi di iva. Per maggiori informazioni ed un preventivo dettagliato potete contattarci a mezzo email a info@serviziprofessionali.biz



Cessione delle quote SRL online da remoto


È possibile svolgere l’intera procedura di cessione delle quote di SRL a mezzo online utilizzando la piattaforma Zoom, in tal modo l’incontro con il commercialista che procederà alla cessione avverrà con collegamento video e audio da remoto.

Sotto un profilo procedurale, non appena attivato il collegamento, il commercialista designato procederà all’identificazione delle parti verificando la corrispondenza tra il documento identificativo precedentemente inviato e quello mostrato in videoconferenza.

Conclusa la fase preliminare si procederà alla verbalizzazione e sottoscrizione digitale del contratto di cessione delle quote in forma digitale che verrà successivamente inviato, previa validazione, presso la Camera di Commercio territorialmente competente.


La procedura di cessione delle quote SRL con Commercialista


La procedura per la cessione delle quote di una SRL prevede necessariamente che tutti i soggetti coinvolti nella cessione siano muniti di firma digitale, così da poter sottoscrivere l’atto di cessione in modalità informatica.
La procedura si suddivide sostanzialmente in tre fasi che di seguito andremo ad esporre seppur in maniera sintetica, che si possono così suddividere:
1. redazione dell’atto predisposto dal Professionista e sottoscrizione a mezzo di firma digitale;
2. registrazione presso l’Agenzia delle Entrate nelle forme e modalità imposte dalla procedura;
3. deposito presso la Camera di Commercio di tutti i file marcati e sottoscritti dal Professionista incaricato.

1. Redazione dell’atto di cessione quote SRL

Prima di procedere alla stesura dell’atto vero e proprio il Commercialista incaricato della cessione delle quote dovrà preliminarmente occuparti della corretta identificazione delle parti, della loro capacità di agire, di procedere alle opportune verifiche in merito alla società le cui quote si intendono vendere (visura CCIAA), nonché dello statuto ed eventuali limiti alla vendita delle quote sociali ivi riportati; vanno infatti valutate le previsioni in tema di trasferibilità delle quote, in base alle quali ottenere, se previsto, le espresse rinunce alle quote oggetto della cessione da parte dei soci che vantano un diritto di prelazione e restano estranei all’operazione.
Solo dopo aver effettuato tali verifiche il Professionista potrà predisporre l’atto di cessione delle quote sociali, nonché la relativa procura speciale – firmata digitalmente- che dovrà essergli conferita per poter procedere all’operazione.

2. Sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote e trasmissione in Agenzia.

Dopo aver correttamente svolto tutti gli accertamenti e verifiche di cui sopra, in uno con la predisposizione dell’atto di cessione quote e relativa procura speciale, si dovrà procedere con la procedura telematica di sottoscrizione ed invio in Agenzia delle Entrate della cessione.
Innanzitutto è bene evidenziare che i file relativi alla cessione ed alla procura dovranno essere tutti in formato PDF/A, quindi prima della firma sarà obbligatoria la conversione da file PDF in PDF/A. Quest’ultimo passaggio è particolarmente delicato in quanto, se i files non venissero correttamente convertiti, l’esito della cessione verrebbe integralmente compromesso, pertanto è consigliabile utilizzare il software di conversione messo a disposizione dal portale Fisconline.
Da ultimo, dopo che le parti abbiano apposto la loro firma digitale, il Commercialista procede a sua volta a firmare digitalmente l’atto di cessione delle quote ed apporre la marcatura temporale del file (che sarà in formato .m7m), così da certificare la data e l’ora in cui si è perfezionato l’atto di cessione, inoltre, dovrà esservi la corrispondenza di date tra l’atto di cessione, la procura, la marca temporale, nonché l’invio in Agenzia delle Entrate a mezzo del portale Entratel in uso al Professionista.

3. Comunicazione in Camera di Commercio dell’avvenuta cessione delle quote SRL

L’ultima fase inizia dopo aver ottenuto e scaricato la ricevuta di registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che non è contestuale all’invio ma può tardare qualche giorno, e si concretizza nel comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio le variazioni intervenute nella compagine sociale a seguito della cessione.
In questo modo si trasmetterà alla Camera di Commercio i dettagli della cessione avvenuta, avendo cura di inserire le specifiche relative al trasferimento di quote rappresentati nell’atto, così come tutti i dati del soggetto che ha ceduto le quote e di chi le ha acquistate, nonché la percentuale di capitale sociale trasferita.
Solo al completamento di quest’ultima fase la cessione delle quote sarà visibile ed acquisterà piena efficacia anche nei confronti dei terzi.



Come si determina il valore della quota della SRL


Il valore della quota di partecipazione a una SRL può essere determinato in base al valore “nominale” o al valore “reale”.

Il valore reale si determina, in percentuale alla quota, sulla base di diversi criteri, tra cui: il metodo patrimoniale, il metodo reddituale, il metodo misto (patrimoniale e reddituale), il metodo finanziario e il metodo comparativo. Ciascuno di questi metodi è più adatto a specifiche situazioni e, spesso, per ottenere una valutazione accurata, si ricorre all'uso combinato di più metodi al fine di garantire una stima più precisa, ma serve anche come verifica incrociata dei calcoli effettuati.

Il valore nominale, invece, non tiene in considerazione dei metodi sopra esposti, ma si determina in base al rapporto con l’ammontare (appunto nominale) del capitale sociale. Per fare un esempio, se il capitale sociale nominale della SRL è di 10.000 euro e la quota oggetto di cessione è pari al 50% del capitale, il valore nominale della quota risulta essere di 5.000 euro.

Il valore di cessione delle quote, in ogni caso, non può essere inferiore al valore nominale.



Tassazione sulla plusvalenza


La plusvalenza sulla vendita di quote societarie è la differenza positiva tra il prezzo di vendita delle tue quote societarie e il loro costo originario, o il loro valore contabile. In altre parole, rappresenta il profitto realizzato dalla vendita delle tue quote societarie.
La plusvalenza, pertanto, può verificarsi quando vendi le tue quote societarie ad un prezzo superiore a quello a cui le hai acquisite o al loro valore contabile risultante dal bilancio. La plusvalenza è soggetta ad un'imposta sostitutiva pari al 26% del loro ammontare, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del DLgs n 461/97.


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Successione

Dichiarazione di successione e adempimenti connessi.

Conciliazione Sindacale

Accordi sindacali per controversie di lavoro.


Approfondimenti: Normativa e Giurisprudenza

Nel contesto giuridico del contratto preliminare, le parti si impegnano a formalizzare successivamente un contratto definitivo, dove gli aspetti fondamentali sono già delineati nel preliminare. Questo tipo di contratto è caratterizzato da effetti obbligatori, generando l'impegno a prestare il consenso per la realizzazione del contratto definitivo. Il contratto definitivo può assumere varie forme giuridiche, sia a effetti reali che obbligatori.

L'analisi dell'intento contrattuale, sia preliminare che definitivo, in un accordo di vendita, dipende dalla reale volontà dei contraenti: se mirano al trasferimento diretto della proprietà o a generare solo un obbligo per una futura manifestazione di volontà con effetto traslativo. La natura preliminare o definitiva di un contratto di vendita non è determinata dall'accordo di comparire davanti a un notaio, ma se le parti intendono obbligarsi all'alienazione e all'acquisto futuri del bene oppure trasferire direttamente la proprietà.

Riguardo al termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo, questo non è generalmente considerato essenziale, e il suo mancato rispetto non giustifica automaticamente la risoluzione del contratto, a meno che non emerga chiaramente dalla volontà delle parti che l'utilità economica del contratto sia perduta a causa del decorso del tempo.

Nella prassi giuridica la funzione fondamentale del preliminare è l'identificazione degli interessi sostanziali delle parti, con lo scopo di essere successivamente trasfusi ed assorbiti nel contratto definitivo che, sulla libertà delle parti, può anche contenere disposizioni difformi dal contratto preliminare; sotto questo profilo le disposizioni del preliminare sono superate dal definitivo.

In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra parte ha il diritto di richiedere l'esecuzione specifica del contratto definitivo o una sentenza che produca gli stessi effetti. Questo diritto è soggetto al compimento o all'offerta di compimento della prestazione da parte del richiedente, come previsto dall'art. 2932 c.c. La giurisprudenza ha interpretato che l'offerta di prestazione può essere espressa in vari modi, incluso un semplice invito a comparire presso un notaio per la stipula del definitivo.

In presenza di domande contrapposte di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare gli inadempimenti attribuiti da entrambe le parti per stabilire la legittimità della risoluzione. Tale valutazione è di competenza del giudice del merito e non è censurabile in Cassazione se logicamente e adeguatamente motivata.

La sentenza che accoglie la richiesta di esecuzione specifica rende vincolante tra le parti il rapporto giuridico previsto nel preliminare. Tuttavia, tale provvedimento non è applicabile se gli eventi successivi alla stipula del contratto hanno modificato l'oggetto dello stesso, rendendo impossibile stabilire un rapporto giuridico diverso da quello originariamente voluto dalle parti.

Il rimedio dell'art. 2932 c.c. è applicabile non solo in caso di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in altre situazioni che generano l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione a un negozio unilaterale sia in relazione a un atto o fatto da cui tale obbligo possa scaturire ex lege.

Le clausole di prelazione inserite nello statuto hanno efficacia reale e, in caso di violazione, sono opponibili anche al terzo acquirente. Tali clausole influenzano il rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo.

La cessione delle quote è un contratto a effetti reali e in forma scritta a mezzo di atto notarile o commercialista, valido ed efficace tra le parti indipendentemente dal suo deposito nel registro delle imprese, che è necessario per la sua efficacia nei confronti della società e dei terzi.

In conclusione il preliminare deve avere un "contenuto minimo", con elementi essenziali determinati o determinabili. La normativa prevede la libera trasferibilità delle partecipazioni sociali, a meno che non siano presenti clausole limitative come quelle di gradimento o prelazione. La quota di s.r.l. è assimilabile a un bene mobile quanto al regime circolatorio, pertanto, al suo trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 1470 c.c.

L'imposizione fiscale sulle plusvalenze è regolata attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva, fissata al 26% a partire dal 1° luglio 2014. Questa percentuale segue un incremento da tassi precedenti, che erano del 20% fino al 30 giugno 2014 e del 12,50% fino al termine del 2011, applicabile alle partecipazioni non qualificate. Per quanto riguarda le plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni qualificate, queste vengono integrate nel reddito complessivo del soggetto percettore. La porzione della plusvalenza soggetta a tassazione Irpef è stata ridotta al 58,14% (era del 40% fino al 31 dicembre 2008 e del 49,72% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017). Tale variazione al 49,72% è stata introdotta con il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 1, comma 38, della legge 244/2007, e si applica alle plusvalenze generate a partire dal 1° gennaio 2009.
Dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sono soggette allo stesso regime fiscale delle partecipazioni non qualificate, quindi tassate con l'imposta sostitutiva del 26% sull'intero ammontare della plusvalenza.
Le plusvalenze sono soggette a tassazione secondo il criterio di cassa, ovvero al momento del loro effettivo pagamento, anche se questo avviene in un anno diverso da quello in cui è stato stipulato l'atto di cessione. La stipula del contratto è un requisito fondamentale per la realizzazione del presupposto impositivo. In deroga al criterio di cassa, acconti e caparre ricevuti in anticipo rispetto alla stipula del contratto sono soggetti a tassazione nell'anno di stipulazione del contratto stesso. Questo vale anche ai fini dell’applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva del 26% introdotta dal Decreto Legge 66/2014.

Gestire la transizione delle quote societarie ai discendenti è una fase critica nella vita di un'impresa, un momento in cui le necessità della famiglia si intrecciano con quelle dell'attività di impresa. In queste situazioni, diventa determinante stabilire un meccanismo per distribuire le quote societarie tra gli eredi, garantendo una suddivisione equa della ricchezza generata dall'impresa e assegnando a determinati beneficiari il controllo gestionale attraverso la maggioranza dei diritti di voto.
Si sono sviluppati diversi metodi che i soci rimanenti possono utilizzare per restringere o persino impedire l'ingresso degli eredi nell'azienda, sia che si tratti di società di persone o di capitali, con le relative differenze specifiche.
La recente riforma del diritto societario ha esteso notevolmente le opzioni disponibili per influenzare le regole sulla trasferibilità delle quote in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (articoli 2355 bis e 2469 del Codice civile). Con questa riforma, è ora possibile includere clausole che limitino o escludano il trasferimento delle azioni o delle quote in caso di morte. Tuttavia, se si adotta una tale disposizione, il legislatore richiede, per le società per azioni, l'obbligo di acquisto da parte della società o degli altri soci, o il diritto di recesso a favore degli eredi. Per le società a responsabilità limitata, è previsto solo il diritto di recesso.
Le normative attuali consentono sia clausole che prevedono la liquidazione della quota all'erede anziché la trasferibilità delle azioni, sia clausole che ne limitano la trasferibilità, come le clausole di gradimento, di prelazione e di trasmissibilità a soggetti predeterminati o determinabili.
In caso di clausole che impediscono la trasferibilità delle partecipazioni sociali mortis causa, gli eredi hanno diritto alla liquidazione del valore economico della partecipazione, secondo la disciplina sul recesso. Con questa clausola, gli eredi del socio defunto non entrano nella società, ma acquisiscono direttamente il diritto alla liquidazione della partecipazione all'apertura della successione.
Per le società a responsabilità limitata, l'articolo di riferimento è il 2473 del Codice civile. Questo articolo stabilisce che il rimborso della partecipazione deve avvenire "in proporzione del patrimonio sociale", determinato in base al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione del valore avviene tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla richiesta, come avviene nelle società per azioni.
Un'altra clausola rilevante è quella di riscatto, che prevede che, in caso di morte di un socio, i soci rimanenti abbiano il diritto di acquistare la partecipazione del socio defunto dagli eredi entro un periodo stabilito, a un prezzo equo definito nella clausola stessa.
Il diritto di opzione dei soci superstiti può essere esercitato solo dopo il trasferimento delle quote ai sensi della legge di successione dal socio defunto ai suoi eredi.
La validità generale di questa clausola è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, operando solo dopo il trasferimento della partecipazione all'erede (per legge o per testamento). La morte del socio non è la causa per esercitare l'opzione, ma segna l'inizio del periodo in cui può essere esercitata.

Lo studio n. 99/2012/I del Consiglio nazionale del Notariato esamina attentamente la questione della vendita con riserva di proprietà, la quale può coinvolgere una vasta gamma di beni, comprese le quote di società a responsabilità limitata (s.r.l.). La sua principale funzione è quella di fornire una garanzia attraverso il ritardato trasferimento della proprietà.

Riguardo alla vendita di beni con riserva di proprietà, incluso le quote sociali di una s.r.l., si ritiene più convincente l'argomentazione che pone l'enfasi sulla funzione di garanzia, identificata nel rinvio del passaggio di proprietà delle quote. Per rendere ufficiale la transazione e registrarla, non è necessario aspettare il completo trasferimento di proprietà, dato che l'intenzione delle parti è quella di procedere al trasferimento definitivo dei diritti. Clausole come il diritto di prelazione sono considerate al momento della finalizzazione della vendita. Nel registro delle imprese è possibile pubblicare immediatamente il trasferimento della quota indicando la riserva di proprietà. L'acquisizione dello status di socio dipende dal possesso effettivo della quota, che si realizza solo con il completamento del trasferimento. È consigliabile che le parti concordino esplicitamente sui diritti in certe circostanze, come l'esercizio del diritto di voto in assemblea, specialmente in decisioni specifiche (dissoluzione anticipata, riduzione o aumento del capitale sociale, operazioni straordinarie). In assenza del trasferimento della proprietà, l'acquirente è responsabile nei confronti del venditore per una possibile gestione negligente della quota e per l'uso del voto.

Il Decreto Legislativo n. 6/2003 e le successive correzioni hanno introdotto significative modifiche nella disciplina del diritto di recesso del socio all'interno delle società a responsabilità limitata, che in precedenza risultava essere molto semplice. Oltre all'introduzione di nuove cause per l'esercizio del recesso, questa riforma ha anche disciplinato la possibilità di escludere un socio da parte degli altri membri della società, in coerenza con la nuova concezione della società a responsabilità limitata. Dall'articolo 2473 del Codice Civile, si possono identificare principalmente i presupposti del recesso del socio all'interno della società a responsabilità limitata. A questi si affiancano ulteriori casi previsti da altre normative e ulteriori presupposti di recesso che possono essere inseriti dagli stessi soci nell'atto costitutivo, grazie all'autonomia convenzionale riconosciuta dall'articolo 2473 del Codice Civile. Le diverse cause legittimanti il recesso del socio in una società a responsabilità limitata possono essere suddivise in cause "legali" e "convenzionali".
Le cause "legali" sono previste:
a) dal comma 1 dell'articolo 2473 del Codice Civile, ovvero:
- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- la fusione o la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste "volontariamente" nell'atto costitutivo;
- l'esecuzione di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo;
- l'esecuzione di operazioni che comportano una rilevante modifica dei "diritti particolari dei soci" di cui all'articolo 2468, comma 4, del Codice Civile.
b) dal comma 2 dell'articolo 2473 del Codice Civile (durata indeterminata della società - recesso ad nutum);
c) dal comma 2 dell'articolo 2469 del Codice Civile (limitazioni nella circolazione delle quote);
d) dall'articolo 2481 bis del Codice Civile (deliberazione di aumento di capitale a pagamento con offerta diretta a terzi delle nuove quote);
e) dall'articolo 2497 quater del Codice Civile (società soggette a direzione e coordinamento);
f) dall'articolo 34, comma 4, del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (introduzione o soppressione di clausole compromissorie nello statuto societario).
L'applicabilità del presupposto di recesso previsto dal comma 4 dell'articolo 2343 del Codice Civile (revisione della stima del valore dei conferimenti in natura) risulta invece incerta, poiché non è chiaro se esso si applichi alle società a responsabilità limitata, dato che non è del tutto evidente come esso si colleghi all'intero quadro normativo della revisione della stima, da cui deriverebbe il diritto di recesso.


Per quanto riguarda i presupposti convenzionali, essi sono definiti nell'atto costitutivo o nello statuto della società dai soci, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2473 del Codice Civile.

In conformità con quanto stabilito nell'articolo 2473 bis del Codice Civile, l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) può prevedere specifiche situazioni di esclusione del socio per giusta causa. In questo caso, si applicano le disposizioni previste nell'articolo precedente, ma è da escludere la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
In altre parole, l'atto costitutivo di una S.r.l. ha la facoltà di includere cause di esclusione del socio che non sono esplicitamente previste dalla legge, a condizione che siano specificamente indicate nell'atto costitutivo e possano essere considerate come casi di giusta causa.
La disciplina dell'esclusione del socio in una S.r.l. è diversa sia da quella applicata alle società per azioni (S.p.A.) che da quella applicata alle società di persone. Mentre nella S.r.l. è possibile prevedere cause di esclusione aggiuntive nel contratto sociale, nelle società di persone la legge stabilisce esplicitamente le situazioni in cui un socio può essere escluso (articolo 2286 del Codice Civile), e non è sempre chiaro se sia possibile inserire ulteriori cause di esclusione nel contratto sociale.
Le situazioni in cui un socio può essere escluso secondo l'articolo 2286 del Codice Civile includono:
a) Gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, chiamate cause di esclusione "facoltative" (articoli 2301 e 2320 del Codice Civile);
b) Interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (articoli 414 e seguenti, articolo 208 del Codice Civile);
c) Sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o perimento della cosa dovuto a cause non imputabili agli amministratori (nel caso di un socio che ha conferito nella società il proprio lavoro o l'uso di un bene).
Anche il socio che si è impegnato a trasferire la proprietà di un bene può essere escluso se tale bene perisce prima che la società ne diventi proprietaria (articolo 1465 del Codice Civile, articolo 208).
Per quanto riguarda la procedura di esclusione, l'articolo 2287 del Codice Civile stabilisce che l'esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza dei soci, senza contare il socio da escludere. L'esclusione ha effetto dopo trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Durante questo periodo, il socio escluso ha il diritto di opporsi davanti al tribunale, che può sospendere l'esecuzione. Se la società ha solo due soci, l'esclusione di uno di essi viene decisa dal tribunale su richiesta dell'altro (conosciuta come esclusione giudiziaria).
È importante notare che, nonostante l'opportunità di includere cause di esclusione nel contratto sociale, l'introduzione di nuove cause di esclusione deve essere approvata da tutti i soci, poiché rappresenta una modifica significativa del contratto sociale. In caso di mancanza di disposizioni nell'atto costitutivo, l'introduzione di nuove cause di esclusione dovrebbe essere considerata come una modifica dell'atto costitutivo stesso.
In caso di esclusione, il rimborso della partecipazione sociale deve seguire le stesse modalità previste per il recesso. Tuttavia, è esclusa la possibilità di effettuare il rimborso mediante riduzione del capitale sociale.
In alcune decisioni giudiziarie, è stata sollevata la questione della legittimità di clausole statutarie che prevedono il rimborso della quota in base al valore contabile del patrimonio sociale, escludendo le plusvalenze consolidate dalle società. Questa limitazione è stata oggetto di discussione, ma va notato che esiste un'opinione giuridica che la ritiene illegittima, in quanto potrebbe interferire con i diritti dei creditori sociali. Pertanto, se la società non intende sciogliersi, dovrebbe provvedere al rimborso della partecipazione del socio escluso, acquistandola direttamente o attraverso un terzo soggetto.
Infine, è importante sottolineare che la legge non fornisce dettagli sulla procedura da seguire per l'esclusione del socio quando l'atto costitutivo non ne dispone. In tali casi, la giurisprudenza ha affrontato situazioni specifiche, ma una normativa più chiara sarebbe auspicabile per garantire una procedura uniforme.

In assenza di specifiche disposizioni di legge, la questione del regime di circolazione delle partecipazioni con diritti particolari e la sorte dei diritti stessi in caso di vendita parziale o totale delle stesse è solitamente disciplinata dall'atto costitutivo della società. È importante che l'atto costitutivo fornisca chiare indicazioni in merito per evitare ambiguità e controversie tra i soci.
Nel caso in cui l'atto costitutivo non contenga disposizioni specifiche in merito, vi sono diverse posizioni e interpretazioni:
Intrasferibilità della quota con diritti particolari: Alcuna parte della dottrina ritiene che la quota con diritti particolari sia intrasferibile, cioè non può essere venduta o ceduta a terzi.
Trasferimento della quota ma non dei diritti particolari: Alcuni sostengono che la quota con diritti particolari possa essere trasferita a terzi, ma i diritti particolari stessi rimangono legati alla persona del socio originario e non si trasferiscono all'acquirente.
Trasferimento della quota e dei diritti particolari con l'approvazione unanime dei soci: Alcune interpretazioni ritengono che il trasferimento della quota e dei diritti particolari sia possibile solo con il consenso unanime di tutti i soci.
Prassi notarile: In alcune situazioni, la prassi notarile può influire sull'interpretazione e sull'applicazione delle regole. Secondo la prassi notarile, in caso di vendita parziale della quota, i diritti particolari rimangono al socio venditore, mentre in caso di vendita totale della quota, i diritti particolari ad essa collegati si estinguono.
È importante sottolineare che le decisioni in merito a questo tipo di questioni possono variare in base all'atto costitutivo specifico della società e alle interpretazioni legali adottate dalle parti coinvolte. Pertanto, è fondamentale che i soci abbiano una chiara comprensione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e, se necessario, cercare il parere di un legale esperto in materia societaria per affrontare situazioni complesse o ambigue.

Il crowdfunding è una modalità di finanziamento che coinvolge un ampio numero di investitori, noti come "crowd". L'equity crowdfunding consente alle piccole e medie imprese (PMI) di ottenere finanziamenti dal mercato attraverso la raccolta di capitale di rischio da una vasta base di investitori. In passato, questa forma di finanziamento era principalmente rivolta a start-up innovative, società per azioni (SpA) e PMI innovative. Tuttavia, con il Decreto Legislativo n. 30/2023, in vigore dall'8 aprile, che attua il Regolamento UE 2020/1503, il crowdfunding equity viene esteso anche alle società a responsabilità limitata (S.r.l.).
Il decreto modifica l'articolo 100-ter del Testo Unico della Finanza (TUF) intitolato "Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali". In precedenza, l'articolo 2468 del Codice Civile stabiliva che le quote di partecipazione in S.r.l. non potevano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Con il decreto, questo divieto viene superato e si permette ora la circolazione delle quote di S.r.l. tramite piattaforme di crowdfunding.
La sottoscrizione delle quote potrà avvenire attraverso intermediari abilitati, come banche e società finanziarie, che opereranno in proprio ma per conto dei sottoscrittori/acquirenti. Gli intermediari dovranno registrare un'apposita iscrizione presso la Camera di Commercio per:
Effettuare l'intestazione delle quote a nome proprio (ma per conto dei sottoscrittori);
Rilasciare una certificazione che attesti la titolarità delle quote;
Consentire ai sottoscrittori di vendere le quote;
Consentire ai sottoscrittori e ai futuri acquirenti di intestare le quote a loro nome.
L'alienazione delle quote potrà avvenire mediante una semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. Questa procedura semplificata sostituirà le formalità previste dall'articolo 2470 del Codice Civile per l'esercizio dei diritti sociali. L'alternativa sarà adeguatamente indicata sulla piattaforma di crowdfunding. Le sottoscrizioni, gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari non richiederanno un contratto scritto. Inoltre, tutti i costi, le spese o gli oneri a carico dei sottoscrittori, degli acquirenti o dei venditori saranno chiaramente indicati sulla piattaforma di crowdfunding. Una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento sarà resa disponibile agli investitori.
I fornitori di servizi di crowdfunding saranno responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, inclusa qualsiasi traduzione. Sarà obbligatorio per i soggetti che forniscono servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal Regolamento UE 2020/1503 pubblicare un avviso sul proprio sito web e includere nelle informazioni fornite ai clienti un avvertimento che il loro servizio non è soggetto ad autorizzazione o supervisione da parte della Banca d'Italia o della Consob.
Infine, il decreto sostituirà l'articolo 190-quater del TUF relativo alle sanzioni amministrative per i fornitori di servizi di crowdfunding. In caso di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento UE 2020/1503 o delle disposizioni relative alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob, i fornitori di servizi di crowdfunding saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno variare da 500 a 500.000 euro o fino al 5% del fatturato, se quest'ultimo è superiore a 500.000 euro e calcolato secondo le norme dell'articolo 195, comma 1-bis.

La questione della riqualificazione delle cessioni totalitarie di quote in cessioni d'azienda nel contesto del diritto tributario è stata oggetto di dibattito e controversia nel tempo. La questione principale riguarda la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di riqualificare tali operazioni al fine di applicare l'imposta di registro proporzionale invece di quella fissa. La recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 34917/2023, ha affrontato questa questione, stabilendo che la riqualificazione delle cessioni di quote in cessioni d'azienda è errata poiché si tratta di operazioni giuridicamente ed economicamente diverse.
Il dibattito su questa questione è durato per anni ed è stato caratterizzato da interpretazioni divergenti dell'articolo 20 del Testo Unico del Registro (TUR). Mentre l'amministrazione finanziaria ha cercato di riqualificare le cessioni di quote come cessioni d'azienda, la giurisprudenza è stata contraddittoria, con alcune decisioni a favore del fisco e altre contro.
La nuova interpretazione dell'articolo 20 del TUR si concentra sugli effetti giuridici intrinseci dell'atto registrato, ignorando elementi esterni o il testo di altri atti correlati. Questa interpretazione è stata influenzata da norme di interpretazione autentica, decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La distinzione chiave nella questione riguarda il fatto che la cessione di quote e la cessione d'azienda producono effetti giuridici e fiscali diversi. Pertanto, nonostante la somma delle cessioni possa sembrare una cessione totale, la Cassazione ha stabilito che non vi sia alcuna necessità di ricorrere a elementi esterni per determinare se si tratta di una cessione d'azienda.
Nonostante la chiarificazione fornita dalla Cassazione, il contenzioso su questa questione potrebbe non essere completamente risolto, poiché alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria potrebbero continuare a cercare di riqualificare tali operazioni. Tuttavia, la giurisprudenza ora sembra essere chiara nel sostenere che la cessione di quote e la cessione d'azienda sono operazioni distinte con effetti fiscali diversi.

La sentenza del Tribunale di Palermo del 24 luglio 2019 afferma che è valida ed efficace la cessione delle quote di partecipazione a una società di capitali già costituita ma non ancora iscritta nel registro delle imprese. La questione principale in questo caso riguardava la validità di un accordo di cessione delle quote di partecipazione a una Srl che era stata costituita ma non ancora iscritta nel registro delle imprese.
Il Tribunale ha sottolineato che l'atto pubblico di costituzione della Srl e il contratto di cessione delle quote erano stati firmati lo stesso giorno, anche se l'iscrizione nel registro delle imprese era avvenuta successivamente. Il Tribunale ha definito questa discrepanza temporale come una "discrasia temporale", ma ha sottolineato che ciò non determina l'invalidità dell'accordo tra le parti. L'articolo 2331 del Codice Civile vieta l'emissione di azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, ma non vieta la cessione delle quote di partecipazione. Il Tribunale ha anche citato una sentenza della Corte di Cassazione 12712/2012 che conferma la validità di tale interpretazione.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, la società "esiste ma non ha capacità di agire", e le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione rendono responsabili coloro che hanno agito, compreso il socio unico fondatore e i soci che hanno autorizzato tali operazioni. Tuttavia, la società ha la possibilità di ratificare gli atti compiuti dopo la sua costituzione ma prima dell'iscrizione.
Infine, il Tribunale ha affermato che la validità di un contratto non dipende dall'effettivo adempimento degli obblighi contrattuali, pertanto, la questione relativa al pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote non era rilevante per la validità dell'accordo di cessione delle quote.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato che l'attore è titolare delle quote della Srl che gli erano state cedute dalla convenuta, confermando la validità della cessione delle quote anche prima dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il diritto di prelazione nella vendita di quote societarie di una società a responsabilità limitata (SRL) rappresenta un elemento fondamentale per la tutela degli interessi degli attuali soci. Questo diritto consente a un socio di avere la priorità nell'acquisto delle quote in caso di vendita da parte di un altro socio, garantendo così un controllo maggiore sulla composizione della compagine sociale e prevenendo ingressi indesiderati.
La disciplina del diritto di prelazione è tipicamente regolata dallo statuto della società, che può stabilire le modalità di esercizio di questo diritto. In genere, il socio intenzionato a vendere deve comunicare agli altri soci la propria intenzione, specificando il prezzo e le condizioni della vendita. Gli altri soci hanno quindi un periodo di tempo definito per esercitare il loro diritto di acquisto alle stesse condizioni.
Questo strumento non solo favorisce la stabilità e la continuità della gestione societaria, ma permette anche di mantenere la coesione tra i soci, evitando conflitti e malintesi. Tuttavia, è importante che i soci siano a conoscenza delle clausole relative al diritto di prelazione per garantire una corretta applicazione e tutela dei propri diritti in sede di vendita.

Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
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