La certificazione investimenti ZES è un documento obbligatorio che serve a comprovare la legittimità degli investimenti effettuati dalle imprese che vogliono accedere al credito d’imposta.
Presso il nostro Centro Servizi Professionali, grazie alla presenza di un team di Revisori Legali nostri partner, è possibile ottenere la Certificazione degli investimenti ZES, anche online su tutto il territorio nazionale, necessario per il riconoscimento del credito d'imposta.
Il servizio è rivolto sia a Professionisti e Studi Professionali che agiscono per conto dei propri Clienti, con i quali instauriamo un rapporto di fattiva collaborazione, che alle aziende che intendono certificare direttamente il proprio investimento e credito d'imposta.
La Certificazione avverrà principalmente in tre fasi:
📩 Servizio online in tutta Italia: invio documenti digitalizzati via email o su server dedicato.
Il costo della Certificazione investimenti ZES è proporzionale al credito d'imposta spettante come descritto nella tabella sottostante considerando una tariffa minima di €.500.
CREDITO | TARIFFA (iva esclusa) |
Fino a €.100.000 | 1.5% |
Da €.100.001 a €.2.000.000 | 1.2% |
Oltre €.2.000.000 | 1% |
I tempi necessari al rilascio della Certificazione sono di 4-5 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione necessaria.
E' possibile stipulare una convenzione ad hoc con tariffe dedicate per Professionisti e Società (quali commercialisti, tributaristi e centri elaborazione dati e affini) che necessitino del servizio di rilascio del visto di conformità in maniera continuativa durante l'anno.
Prima di procedere con l'incarico, in un'ottica di massima traparenza e serietà, verrà inviato un preventivo riportante l'esatto costo del servizio sulla base di quanto specificato sopra.
Check-list Certificazione Investimenti ZES
Scarica la lista con tutti i documenti necessari per il rilacio della Certificazione:
- Check list Certificazione investimenti ZES.
L'incentivo fiscale per investimenti nella ZES unica è regolato dall'articolo 18 del decreto-legge 22 ottobre 2024, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2024, n. 175 (decreto-legge Sviluppo), e si concretizza in un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che realizzano nuovi a sostenere lo sviluppo economico e la crescita delle attività produttive nelle regioni interessate.
Per l’anno 2025, ai fini della fruizione dell'incentivo fiscale, gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i beneficiari devono inviare una comunicazione integrativa entro i termini definiti dalle autorità competenti, attestando l’avvenuta realizzazione degli investimenti dichiarati.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, indica, altresì, l’ammontare dell'incentivo maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione.
Possono accedere all'incentivo fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti, della produzione e distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche e delle attività finanziarie.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nella ZES unica, all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali.
Sono esclusi gli investimenti relativi a beni destinati alla vendita e ai materiali di consumo.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore dell'investimento agevolato.
Il credito d'imposta è differenziato in base alla regione e dimensione dell'impresa:
L'incentivo fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia.
L'incentivo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento e nei successivi fino al suo completo utilizzo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, pena la decadenza dal beneficio.
L'effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
La ZES Unica è un'area economica speciale istituita per favorire lo sviluppo delle imprese attraverso agevolazioni fiscali e incentivi economici. Le imprese che operano nelle regioni beneficiarie possono accedere a importanti vantaggi, tra cui il credito d’imposta per investimenti.
Gli investimenti che rientrano nell’agevolazione devono riguardare l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di:
Le imprese devono presentare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, allegando la certificazione investimenti ZES, necessaria per attestare l’ammissibilità dell’intervento.
La certificazione investimenti ZES è un documento obbligatorio che serve a comprovare la legittimità degli investimenti effettuati dalle imprese che vogliono accedere al credito d’imposta.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, è fondamentale ottenere la certificazione credito ZES, che attesta la conformità dell’agevolazione agli investimenti effettuati.
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