Offriamo un servizio completo per la comunicazione della messa in liquidazione presso la Camera di Commercio.
L'intera procedura viene svolta da personale altamente qualificato e supervisionata da professionisti partner quali Commercialisti ed Avvocati al fine di garantire un'ottima esecuzione delle pratiche a noi affidate
Il servizio che offriamo ha un costo di €.150, oltre €.157 di spese vive (diritti di segreteria cciaa) e verrà evaso nel termine di 2 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione.
Il servizio è rivolto sia a Professionisti e Studi Professionali che agiscono per conto dei propri Clienti, con i quali instauriamo un rapporto di fattiva collaborazione, che alle aziende che intendono depositare autonomamente il bilancio.
📩 Servizio online in tutta Italia: invio documenti digitalizzati via email o su server dedicato, sempre disponibili per il Cliente.
Ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si estinguono nei seguenti casi:
La verifica dell’esistenza di una causa di scioglimento spetta all’organo amministrativo. La conseguente apertura della fase liquidatoria, con nomina dei liquidatori, è invece prerogativa dell’assemblea dei soci.
La nomina deve essere iscritta entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3, gli amministratori cessano alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori.
Il D.L. 23/2020 ha sospeso l’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. Tali misure hanno evitato lo scioglimento automatico per perdite rilevanti in quel periodo.
La revoca può essere deliberata in assemblea straordinaria e ha effetto immediato se tutti i creditori acconsentono o sono stati soddisfatti. Altrimenti, diviene efficace dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Al termine delle operazioni di liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale, corredato da relazione del collegio sindacale o revisore. Il deposito presso il Registro delle Imprese avviene solo dopo l’iscrizione dei liquidatori.
Il D.L. 76/2020 consente al Registro delle Imprese di procedere alla cancellazione automatica, se dopo 95 giorni dal deposito del bilancio finale non sono pervenuti reclami e non risultano asset residui.
In caso di trasferimento in un’altra provincia, la domanda va presentata esclusivamente all’Ufficio della nuova sede. Quest’ultimo comunicherà d’ufficio la cancellazione alla sede precedente. Se l’attività prosegue nella vecchia sede, è necessario comunicare l’apertura di un’unità locale.
L’estinzione derivante da fusione o scissione si perfeziona tramite il deposito del relativo atto con modello S3, presso l’ufficio competente. Il deposito può essere effettuato telematicamente o, su appuntamento, anche via supporto informatico.