Comunicazione Liquidazione in Camera di Commercio

Comnicazione Messa in Liquidazione

Comunicazione Messa in liquidazione presso Camera di Commercio

Servizio di Comunicazione Liquidazione in CCIAA

Offriamo un servizio completo per la comunicazione della messa in liquidazione presso la Camera di Commercio.

L'intera procedura viene svolta da personale altamente qualificato e supervisionata da professionisti partner quali Commercialisti ed Avvocati al fine di garantire un'ottima esecuzione delle pratiche a noi affidate

Il servizio che offriamo ha un costo di €.150, oltre €.157 di spese vive (diritti di segreteria cciaa) e verrà evaso nel termine di 2 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione.

Il servizio è rivolto sia a Professionisti e Studi Professionali che agiscono per conto dei propri Clienti, con i quali instauriamo un rapporto di fattiva collaborazione, che alle aziende che intendono depositare autonomamente il bilancio.

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Scioglimento e Liquidazione delle Società di Capitali

Cause di scioglimento

Ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si estinguono nei seguenti casi:

  • scadenza del termine di durata stabilito nell’atto costitutivo;
  • conseguimento dello scopo sociale o sopravvenuta impossibilità di realizzarlo, salvo adeguamento statutario deliberato tempestivamente dall’assemblea;
  • impossibilità di operare o persistente inattività dell’assemblea;
  • riduzione del capitale al di sotto della soglia minima legale, non reintegrata;
  • situazioni previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.;
  • decisione dell’assemblea;
  • altre situazioni previste dallo statuto.

Procedura di liquidazione

La verifica dell’esistenza di una causa di scioglimento spetta all’organo amministrativo. La conseguente apertura della fase liquidatoria, con nomina dei liquidatori, è invece prerogativa dell’assemblea dei soci.

Modalità di deposito

  • Deposito unico: verbale assembleare redatto da notaio (per qualsiasi causa di scioglimento);
  • Deposito unico obbligatorio: verbale notarile ex art. 2484, n. 6;
  • Doppio deposito: per le cause di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 2484 c.c.:
    • primo deposito: accertamento da parte dell’organo amministrativo;
    • secondo deposito: nomina dei liquidatori.

La nomina deve essere iscritta entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3, gli amministratori cessano alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori.

Misure straordinarie per l’emergenza COVID-19

Il D.L. 23/2020 ha sospeso l’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. Tali misure hanno evitato lo scioglimento automatico per perdite rilevanti in quel periodo.

Revoca dello stato di liquidazione

La revoca può essere deliberata in assemblea straordinaria e ha effetto immediato se tutti i creditori acconsentono o sono stati soddisfatti. Altrimenti, diviene efficace dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Documentazione richiesta

  • Verbale assembleare
  • Domanda successiva con modelli S3, S2 e intercalari P
  • Certificato di non opposizione o autocertificazione ex DPR 445/2000

Bilancio finale di liquidazione

Al termine delle operazioni di liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale, corredato da relazione del collegio sindacale o revisore. Il deposito presso il Registro delle Imprese avviene solo dopo l’iscrizione dei liquidatori.

Richiesta di cancellazione

  • Approvazione tacita: trascorsi 90 giorni dal deposito del bilancio finale senza opposizioni;
  • Approvazione espressa: verbale assembleare con approvazione unanime e quietanza dei soci, oppure autocertificazione.

Cancellazione d’ufficio – art. 2495 c.c., comma 2

Il D.L. 76/2020 consente al Registro delle Imprese di procedere alla cancellazione automatica, se dopo 95 giorni dal deposito del bilancio finale non sono pervenuti reclami e non risultano asset residui.

Trasferimento della sede legale

In caso di trasferimento in un’altra provincia, la domanda va presentata esclusivamente all’Ufficio della nuova sede. Quest’ultimo comunicherà d’ufficio la cancellazione alla sede precedente. Se l’attività prosegue nella vecchia sede, è necessario comunicare l’apertura di un’unità locale.

Estinzione per fusione o scissione

L’estinzione derivante da fusione o scissione si perfeziona tramite il deposito del relativo atto con modello S3, presso l’ufficio competente. Il deposito può essere effettuato telematicamente o, su appuntamento, anche via supporto informatico.


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