L'Inps, con messaggio 1867 del 5 maggio 2020, riepiloga i criteri di calcolo delle pensioni in cumulo e totalizzate, quando tra le gestioni interessate sono comprese le gestioni Inps dei lavoratori autonomi e contribuzione agricola dipendente. L'Istituto si concentra in particolare sulle regole di calcolo della pensione in cumulo. In questo caso la regola generale è che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Con la totalizzazione invece la regola generale è basata sul calcolo contributivo.
Nel messaggio 1867/2020 l’Inps individua tre ipotesi di copresenza di una pluralità di contribuzioni accreditate nella posizione del lavoratore tra cui come costante compare quella agricola.
Come prima ipotesi, quando sono presenti periodi di contributi agricoli dipendenti più contributi FPLD, più contributi gestioni autonome, più contributi di altre gestioni extra Inps, è possibile applicare il cumulo ex lege 228/2012 o la totalizzazione per accedere ad un’unica pensione. Innanzitutto, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni. I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi (articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613 – art. 16 legge 233/1990). Pertanto, se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione. Da tali regole discende quanto segue: - la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, è liquidata in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo; - qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa; - per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Pertanto, ogni gestione autonoma (artigiani, commercianti o agricoli) e dipendente, calcola il suo pro-rata in base alle regole specifiche della gestione e in considerazione degli anni in cui si collocano i rispettivi periodi (retributivi o contributivi).