Riepilogo delle possibili irregolarità della dichiarazione IVA e il loro trattamento alla luce del Dlgs 87/2024 sulla disciplina sanzionatoria.
Correzioni per chi ha inviato entro febbraio
Coloro che hanno optato per l’invio anticipato del modello entro il 28 febbraio, utilizzando il quadro VP per evitare la Lipe del quarto trimestre, possono correggere eventuali errori con una dichiarazione integrativa entro il 30 aprile. È necessario completare il quadro VH riportando tutti i dati, anche quelli che non sono stati rettificati. Le sanzioni restano invariate (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/97), con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso.
Dichiarazione tardiva entro luglio
Se la scadenza del 30 aprile non viene rispettata, la dichiarazione può essere trasmessa in ritardo fino al 29 luglio. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circolare 42/E/2016), in questo caso si applica una sanzione fissa (ridotta a 25 euro con ravvedimento), come per le dichiarazioni omesse senza debiti d’imposta. Sebbene questa impostazione sia contestabile, risulta favorevole al contribuente.
Conseguenze dell’omissione
Se la dichiarazione non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si configura l’omissione, con sanzioni del 120% dell’Iva dovuta. Tuttavia, sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza 46/2023) recepite dall’Agenzia delle Entrate (risposta 450/2023), la sanzione può essere ridotta a 250 euro se il versamento è stato eseguito entro il termine dei 90 giorni successivi al 30 aprile. Se il pagamento avviene dopo, la situazione si complica. Esiste comunque la possibilità di presentare il modello omesso entro i termini di accertamento, ottenendo una riduzione della sanzione al 75% dell’imposta dovuta, purché non siano già stati avviati controlli fiscali di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Infedeltà dichiarativa
Un altro aspetto riguarda l’infedeltà dichiarativa. Se, dopo aver inviato il modello, si rileva un’Iva dovuta maggiore di quella dichiarata o un credito inferiore a quello utilizzato, la violazione comporta una sanzione pari al 70% della differenza, con un minimo di 150 euro. Tuttavia, se si presenta un’integrativa prima della scadenza dei termini di accertamento e in assenza di controlli notificati, la sanzione è ridotta al 50% dell’imposta dovuta.
Da chiarire resta l’effetto dell’eventuale avvio di un’attività amministrativa: secondo un’interpretazione logica, dovrebbe incidere solo sull’entità della sanzione, non sulla possibilità di correggere l’errore. Anche con un controllo in corso, è sempre possibile ravvedersi, ma la riduzione sarà calcolata sulla base della sanzione del 70% anziché del 50%. In assenza di controlli, invece, si applica la misura più favorevole.