Una raccolta di risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate chiariscono diverse situazioni riguardanti operazioni societarie complesse e le relative implicazioni fiscali. Ecco un riassunto delle principali conclusioni tratte da ciascuna risposta.
- Risoluzione 101/E del 3 novembre 2016.
- Risposta 503 del 28 novembre 2019.
- Risposta 811 del 15 dicembre 2021.
- Risposta 820 del 16 dicembre 2021.
Risoluzione 101/E del 3 novembre 2016.
La risoluzione 101/E del 3 novembre 2016 conferma che l'operazione descritta, che consiste in una scissione seguita dalla trasformazione della società beneficiaria in società semplice, non è considerata abusiva. Ecco un riassunto dei principali punti evidenziati nella risoluzione:
- Scissione e trasformazione: La scissione societaria prevede l'assegnazione di tutti i beni immobili e delle attrezzature alla società beneficiaria, mentre alla società scissa vengono attribuite le partecipazioni finanziarie, i crediti, i debiti e il fondo svalutazione crediti.
- Finalità dell'operazione: La risoluzione chiarisce che l'operazione è lecita in quanto risponde alle finalità della norma agevolativa (legge 208/2015). Questa norma offre l'opportunità di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose, gli immobili che attualmente non presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.
- Trasformazione in società semplice: La trasformazione della società beneficiaria in società semplice avviene avvalendosi delle disposizioni della legge 208/2015. Questo tipo di trasformazione è coerente con le finalità della norma agevolativa.
In sintesi, l'operazione di scissione seguita dalla trasformazione in società semplice è considerata lecita e conforme alla normativa fiscale.
Risposta 503 del 28 novembre 2019.
La risposta 185 dell'11 giugno 2019 chiarisce che, mentre la trasformazione societaria di per sé non interrompe i requisiti soggettivi della participation exemption (Pex), se essa è associata a un conferimento di azienda neutrale e alla cessione delle partecipazioni rivenienti dallo stesso, beneficiando della Pex, l'operazione può diventare abusiva.
Nel caso specifico descritto nella risposta:
1. Una Società in Nome Collettivo (Snc) che svolge attività di produzione nell'immobile strumentale di proprietà ha ricevuto un'offerta da nuovi soci, che richiedono anche la trasformazione in società di capitali.
2. Lo schema proposto prevede la trasformazione della Snc in una Società a Responsabilità Limitata (Srl) neutrale ai sensi dell'articolo 170 del Testo Unico Imposte sui Redditi (Tuir).
3. Successivamente, viene effettuato un conferimento del ramo d'azienda nella nuova Società a Responsabilità Limitata (Srl) neutrale, come previsto dall'articolo 176 del Tuir.
4. Infine, viene ceduto il 70% delle quote della nuova Srl ai nuovi soci.
La risposta conferma che il passaggio dalla tassazione Irpef (della Snc) a quella Ires (della Srl) è irrilevante ai fini dei requisiti della Pex. Questo perché le partecipazioni ricevute in cambio dell'azienda conferita assumono la stessa anzianità dell'azienda e si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate conclude che la trasformazione societaria è un'operazione estranea all'obiettivo di cedere il 70% delle quote della nuova Srl. Tale operazione verrebbe soggetta alla Pex nell'ambito Ires, con un'implicazione fiscale del 5%, mentre se rimanesse nell'ambito Irpef la tassazione sarebbe più elevata, arrivando al 58,14%.
L'Agenzia motiva questa conclusione sottolineando la trasparenza tipica dei redditi prodotti in forma associata, che comporta una tassazione immediata sul socio, rispetto al regime della Pex proprio dell'ambito Ires, che permette di non scontare ulteriore tassazione se non si distribuiscono ai soci gli utili generati dalla plusvalenza.
In sintesi, la trasformazione societaria nell'ambito di questa operazione sarebbe considerata abusiva poiché mirerebbe a ottenere un vantaggio fiscale non previsto dalla normativa.
Risposta 811 del 15 dicembre 2021.
La risposta 811 del 15 dicembre 2021 chiarisce che una scissione parziale proporzionale di attività aziendali a favore della beneficiaria, con la scissa che si trasforma in società semplice, non è considerata abusiva e opera in neutralità fiscale.
Nel caso specifico descritto Alfa possiede liquidità e asset dati in affitto alla partecipata Beta e viene prevista una scissione di tali elementi, compresa la partecipazione, a favore di Beta, mentre la scissa si trasforma in società semplice per la mera gestione della liquidità e degli investimenti finanziari.
La risoluzione ribadisce il principio di neutralità delle scissioni ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, considerando che la scissa e la beneficiaria sono entrambe assoggettate all'Ires. L'assegnazione delle quote di Beta a Beta stessa mediante la scissione è considerata neutrale, non per l'applicazione della norma sulla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie, ma perché l'eliminazione della partecipazione (propria) in contropartita dell'avanzo di scissione non è considerata una realizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 173.
La trasformazione della scissa in società semplice comporta una tassazione, poiché si tratta di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa. I componenti reddituali saranno tassati in base al valore normale, che verrà poi riconosciuto in capo alla società semplice per il calcolo dei suoi redditi (non d'impresa).
Per quanto riguarda le riserve iscritte nella scissa, queste sono tassate all'atto della distribuzione o dell'utilizzo per scopi diversi dalla copertura delle perdite. Se le riserve sono iscritte dopo la trasformazione con indicazione della loro origine, vengono tassate nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione. Tuttavia, nel caso della società semplice, che non svolge attività commerciale, tali riserve sono da tassare in capo alla trasformanda.
Risposta 820 del 16 dicembre 2021.
La risposta 820 del 16 dicembre 2021 riguarda un'ipotesi di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, ma fornisce anche indicazioni importanti sulle conclusioni relative alle trasformazioni societarie.
Nel caso descritto l'operazione di scissione viene effettuata per risolvere un dissidio fra soci riguardante la conduzione societaria, che richiede la separazione dei soci come unica soluzione.
Di conseguenza, ad una beneficiaria preesistente, detenuta in via totalitaria da uno dei soci, vengono attribuiti gli immobili destinati ad ufficio e commerciali.
Ad un'altra beneficiaria preesistente, detenuta integralmente da un altro socio, vengono assegnati gli immobili abitativi e i terreni.
La scissa, infine, continuerà l'attività preesistente e sarà posseduta integralmente dal primo socio.
L'Agenzia conferma che, date la situazione e la finalità della riorganizzazione, la scissione non è considerata abusiva. Per garantire la liceità dell'operazione, si richiamano le disposizioni dell'articolo 173 del Tuir in materia di scissioni e, laddove compatibili, quelle contenute nell'articolo 170 del Tuir in materia di trasformazioni. Si tratta quindi di una scissione che, relativamente alla quota parte di patrimonio assegnata a ciascuna società beneficiaria, comporta anche una trasformazione omogenea progressiva.
Questa risposta fornisce un chiarimento importante su come affrontare situazioni di dissidio tra soci attraverso operazioni di scissione e trasformazione societaria, evidenziando la necessità di rispettare le disposizioni normative pertinenti per garantire la validità e la liceità dell'operazione.