L'agevolazione Super-Ace (Aiuto alla Crescita Economica) è stata introdotta con l'obiettivo di incentivare le imprese a finanziare la propria attività attraverso l'uso di capitale proprio, anziché ricorrere al capitale di debito. Questo strumento offre un'importante deduzione fiscale, favorendo un modello di finanziamento più solido e meno rischioso per le imprese. Il credito deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nel comma 574 della legge 147/2013. Pertanto, l'indicazione di tale credito nel modello Redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non costitutiva del diritto.
La compensazione in F24 del credito derivante dalla conversione della super-Ace (Aiuto alla Crescita Economica) di cui al Dl 73/2021 non richiede il visto di conformità. Questo chiarimento è fornito dalla risposta all'interpello n. 139/2024 dell'Agenzia delle Entrate che specifica al riguardo: “Nel caso di specie, il credito superACE di cui all'articolo 19 del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall'articolo 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sicché l'indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto. Stante quanto sopra, l'utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.”
Compensazione senza visto: Per il credito super-Ace non è necessario il visto di conformità.
Credito funzionale al controllo: L’indicazione nel modello Redditi è solo per il controllo, non per il diritto.
Stretta anti-frode: Una sola cessione del credito è permessa, con responsabilità estesa ai cessionari.
Debiti compensabili: Si possono compensare anche debiti di carattere non fiscale con i crediti da super-Ace e bonus edilizi.
Dunque, il credito da super-Ace può essere compensato nel modello F24 senza limite di importo e senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione da cui emerge.
Si possono compensare le somme a debito a titolo di prelievo erariale unico (Dl 269/2003) e di canone di concessione (comma 530, lettera b), legge 266/2005) - debiti di carattere non fiscale - con i crediti di imposta da super-Ace e da bonus per interventi edilizi.
Va ricordata la stretta anti-frode introdotta dall’articolo 5 del Dl 39/2024:
- Limitazione delle Cessioni: La disposizione, in vigore dal 30 marzo 2024, consente una sola cessione del credito.
- Responsabilità Estesa: La responsabilità per eventuali violazioni è estesa ai cessionari.
- Crediti Precedentemente Ceduti: I crediti ceduti alla data del 30 marzo possono essere nuovamente ceduti una sola volta.
In conclusione il credito derivante dalla super-Ace può essere compensato senza il visto di conformità, il che semplifica notevolmente il processo per le imprese. Tuttavia, le imprese devono essere consapevoli delle nuove restrizioni anti-frode e delle responsabilità connesse alla cessione dei crediti.