Tramite il nostro Patronato di riferimento, al quale affidiamo la gestione delle relative pratiche, forniamo la necessaria assistenza per la presentazione della domanda di invalidità e accompagno.
L'invalidità, ai sensi dell’attuale normativa di riferimento (art. 2 della Legge 118/71) viene definita come la difficoltà a
svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o
intellettivo, della vista o dell’udito. L’invalidità civile è così definita quando non deriva da cause di servizio, di guerra o
di lavoro. Per la legge italiana, si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di
carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
L'handicap non deve confondersi con l’invalidità in quanto disciplinati da due normative differenti, infatti, ai sensi dell’art. 3
della Legge 104/92: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici."
Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico
di base o di un medico legale reperibile direttamente presso la nostra struttura, il quale effettuerà uno studio preliminare
per valutare l'effettiva condizione clinica del paziente ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario
all'Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile,
la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap.
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per
ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente
dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
Per i ciechi civili:
- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.
Per i sordi:
- pensione;
- indennità di comunicazione.
L'INPS riconosce un'indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità
a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamente è necessario indicare la richiesta fin dal momento
della presentazione della domanda di invalidità; in ogni caso, la richiesta per l'accompagno, può essere fatta anche successivamente
nel caso in cui le condizioni complessive di salute siano mutate. In quest'ultimo caso, il soggetto già riconsciuto invalido civile
dovrà presentare una domanda di aggravamento all'INPS e sottoporsi a nuovi ed ulteriori accertamenti da parte dei medici della ASL per
verificare l'effettivo stato di peggioramento, nonchè la necessità dell'accompagno.
Vale la pena segnalare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in
cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti
di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a
diciotto anni”.
La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46
euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di
inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla
legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e
discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni,
si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si
troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto
dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite
dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.
Pertanto, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di
pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un
reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro
(pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.