Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, nuove istruzioni Inps
L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
L'arco temporale massimo riscattabile corrispondente a periodi di inattività si colloca entro il 1° gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’Inps, con la circolare 25 luglio 2019, n. 106, ritorna sulla nuova forma di riscatto sperimentale, alla luce dell’assetto finale di tale strumento dopo la legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019.
Le nuove istruzioni integrano le precedenti contenute nella circolare 5 marzo 2019, n. 36 (in Guida al Lavoro n. 12/2019) e aggiungono alcune precisazioni anche in materia di riscatto della laurea.
Riscatto per periodi di inattività
L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura con incremento della pensione.
L'art. 20 della legge n. 26/2019 ha introdotto questa nuova forma di riscatto oneroso in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, a favore degli iscritti:
- all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive (ex Enpals) ed esclusive 8ex Inpdap) della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi);
- alla gestione separata;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Non sono pertanto comprese le Casse previdenziali professionali i cui iscritti potranno riscattare periodi di inattività presenti in altre gestioni se ricorrono le condizioni ma non periodi accreditabili nelle Casse stesse.
La domanda di invalidità civile decorre dalla data di presentazione anche con documentazione incompleta. Cassazione Sez. Lavoro n. 30419/2019.
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INPS: Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Gli istituti della cessione del credito e del pignoramento della retribuzione ed i relativi adempimenti, nonché la coesistenza di entrambe le figure in capo al medesimo lavoratore
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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 12323/18: Compensazione impropria tra prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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Fissata in via ufficiale a 67 anni l'età pensionabile per il 2020 e per i due anni successivi fino a tutto il 2022, non resta che verificare come e quando sarà possibile andare in pensione in anticipo nel corso del 2020.
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L'Inps con la circolare 100 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
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A seguito dell'emanazione della legge 89/2016, l'Inps fornisce le prime precisazioni in merito all'applicazione normativa alla luce degli ultimi interventi del Consiglio di stato.
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Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
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