Inps: l'accertamento tecnico preventivo di invalidità
L'Inps con la circolare 100 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all'articolo 445 bis c.p.c: il ricorrente dovrà enunciare espressamente la pretesa che intende far valere nel giudizio cui l'accertamento tecnico preventivo è preordinato.
In base all'art. 445 bis, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 111/2011, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità , chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda e la richiesta ne interrompe la prescrizione.
Presentata la relazione da parte del consulente tecnico dell'ufficio (CTU), le fasi successive sono le seguenti:
1) Il giudice fissa un termine di 30 giorni entro il quale le parti devono dichiarare in forma scritta se intendono contestare la relazione;
2) In assenza di contestazione, il giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal punto precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle prestazioni, entro 120 giorni.
3) Nei casi invece di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio è inappellabile.
Relativamente alle fasi operative dell'Inps, una volta ricevuta una notifica di un accertamento tecnico preventivo (ATP) le sedi Inps devono procedere nel seguente modo:
1) È necessario acquisire la verifica del parere del dirigente medico della Sede competente inerente all'autotutela cioè dell'atto amministrativo col quale l'ente riconosce il diritto del ricorrente;
2) l'esercizio dell'autotutela dovrà essere decisa in via definitiva dalla Commissione medica superiore e avrà l'effetto di impedire il giudizio, sempreché intervenuta in tempo utile anteriormente alla prima udienza;
3) il medico dell'Inps deve inviare al CTU designato le proprie controdeduzioni, se ne ricorrano i presupposti, entro il termine perentorio fissato dal Giudice;
4) occorre procedere alla costituzione in giudizio (se possibile per il tribunale, in via telematica) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza;
5) la memoria di costituzione dovrà rappresentare tutte le eventuali eccezioni che potrebbero rendere superfluo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (mancanza di domanda amministrativa, pendenza di giudizio per precedente domanda, eventuale riconoscimento della provvidenza in via amministrativa, superamento dei limiti di età legislativamente previsti alla data di presentazione della domanda, requisiti reddituali superiori ai limiti di legge);
6) occorre depositare in cancelleria con modalità telematica, entro il termine stabilito dal Giudice, l'eventuale dissenso espresso dall'Inps stesso;
7) bisogna trasmettere il fascicolo cartaceo, se presente, entro sette giorni all'Ufficio legale competente (inclusa la dichiarazione di dissenso completa con la data di deposito), al fine di consentire il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito nei termini di legge.
Omologazione del giudice
Nel caso di mancata contestazione dell'accertamento del CTU il giudice, come detto, emana un decreto di omologazione, in virtù del quale l'Inps procede al riconoscimento del trattamento di invalidità, previa verifica degli altri eventuali requisiti chiesti dalla legge come ad esempio:
1) le condizioni reddituali;
2) in caso di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato, il possesso del regolare permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;
3) e richiesto, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa:
4) il certificato di mancato ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (per l'indennità di accompagnamento) e di frequenza di centri terapeutici o di scuole (per l'indennità di frequenza).
In caso di esito positivo dei predetti aspetti l'Inps deve liquidare la prestazione entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, da comunicare al richiedente.
In caso di esito negativo dei riscontri sarà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite racc. A.R., al Patronato ed al difensore di fiducia tramite PEC.
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